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Rimborsi Chilometrici

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In questa monografia vedremo cosa sono i rimborsi chilometrici, chi li può percepire, gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del dipendente e come fare per calcolarli. Vedremo infine il trattamento fiscale dei rimborsi sia in capo al percettore che al datore di lavoro.

Che cosa sono i rimborsi chilometrici?

Per rimborsi chilometrici si intendono le indennità cui ha diritto il dipendente o il collaboratore qualora utilizzi la propria autovettura per fini aziendali.

 

La Trasferta

Il diritto al rimborso chilometrico matura quando il dipendente (o collaboratore) va in trasferta, cioè quando si sposta dalla propria abituale sede di lavoro verso un altro luogo al fine di svolgere l’attività lavorativa.

Le trasferte dei dipendenti (o collaboratori) possono avvenire:

  • fuori dal territorio comunale della sede lavorativa;
  • nell’ambito del territorio comunale della sede lavorativa.

Risulta necessario pertanto stabilire per ogni rapporto lavorativo la relativa sede di lavoro. La sede di lavoro del dipendente o del collaboratore viene di solito indicata nel contratto di assunzione o nella lettera di incarico. Se tuttavia nella lettera di incarico non è indicata la sede di lavoro si considera come tale la sede dell’impresa. Infine si considera il domicilio fiscale del collaboratore se risulta impossibile determinare contrattualmente la sede di lavoro o identificare tale sede con quella della società.

I soggetti che possono usufruirne

Possono usufruire del rimborso chilometrico:

  • i dipendenti;
  • gli amministratori non professionisti;
  • i soci;
  • gli amministratori professionisti;
  • i lavoratori autonomi occasionali.

Il conferimento dell’incarico

L’indennità chilometrica è dovuta al dipendente (o collaboratore) solo se questo è stato autorizzato dal datore di lavoro ad effettuare la trasferta con la propria autovettura.

Il conferimento dell’incarico è fatto per iscritto con lettera d’incarico contenente:

  • il motivo della trasferta;
  • il tipo di mezzo utilizzato;
  • il compenso per ogni chilometro percorso,
  • l’esplicito assenso all’utilizzo del veicolo da parte del dipendente.

Esso può essere limitato per:

  • uno specifico spostamento;
  • per un determinato periodo di tempo,
  • oppure fino a revoca.

Il conferimento dell’incarico può essere fatto in forme diverse. Se l’utilizzo dell’auto è occasionale è possibile conferire l’incarico con una nota scritta, mentre se esso è continuativo o ricorrente è possibile indicarlo nella lettera di assunzione o in una lettera successiva che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal dipendente.

Per quanto concerne l’uso di autovetture proprie da parte di soci amministratori, procuratori od amministratori di società è indispensabile che tale autorizzazione derivi da un’apposita deliberazione approvata dagli organi societari.

 

L’automezzo

Per quanto riguarda l’automezzo non è indispensabile che il dipendente abbia la proprietà del mezzo, essendo sufficiente la semplice disponibilità dello stesso, come nel caso del noleggio effettuato direttamente dal lavoratore a proprio nome. Nel caso in cui l’autovettura sia di proprietà di un familiare, il dipendente deve essere in possesso di un contratto di comodato.

L’ammontare dell’indennità chilometrica

L’ammontare dell’indennità chilometrica è determinata in funzione del tipo di automezzo usato dal dipendente, della percorrenza complessiva annuale effettuata dallo stesso e dal costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura usata. Per quanto riguarda la percorrenza annuale si deve considerare quella complessiva e cioè i chilometri percorsi dal lavoratore con la propria auto sia per fini aziendali che per fini personali.

Il costo chilometrico e le tariffe ACI

Il costo chilometrico è determinato prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono ufficialmente riconosciute dall’Amministrazione finanziaria e dall’Inps. Le tariffe in esame sono facilmente reperibili sul sito internet dell’ ACI (Automobile Club d’Italia): www.aci.it alla voce “costi chilometrici”.

Le tariffe sono determinate in base ai seguenti parametri:

  • Categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);
  • Marca automobilistica;
  • Tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);
  • Periodo di utilizzo del veicolo;
  • Chilometri percorsi annualmente.

Le tariffe ACI, calcolate in euro per Km, sono stabilite per fasce di percorrenza (5.000, 10.000, 15.000 chilometri ecc.). Si ritiene che la fascia debba essere scelta sulla base della percorrenza media annua totale del veicolo, comprensiva quindi anche dell’uso personale da parte del proprietario. Le tariffe ACI per il 2015 sono state pubblicate in G.U. n. 294 del 19/12/2014 S.O. n.95.

Il conguaglio

Il costo chilometrico viene determinato di norma all’inizio dell’anno stimando il chilometraggio complessivo annuale dell’auto sia per uso privato che per uso aziendale. Se alla fine dell’esercizio i chilometri effettivamente percorsi sono diversi rispetto a quelli previsti, sarebbe opportuno ricalcolare e conguagliare gli importi rimborsati.

La nota spese

Per ottenere il rimborso il dipendente (o collaboratore) deve presentare all’azienda un modulo di rimborso e cioè la c.d. nota spese che deve essere sottoscritta dallo stesso. Nella nota spese devono essere annotate tutte le informazioni che consentono di dimostrare l’inerenza del viaggio all’attività aziendale. Il rimborso dovrà poi essere autorizzato e liquidato.

La contabilizzazione dei rimborsi chilometrici

L’azienda che corrisponde i rimborsi chilometrici deve provvedere alla loro contabilizzazione sulla base della documentazione presentata dai dipendenti e/o collaboratori. L’annotazione deve avvenire sia:

  • nelle scritture contabili;
  • nel Libro Unico del Lavoro, al fine di dimostrare la loro natura: rimborsi spese non imponibili o imponibili per il percipiente.

Nota Bene: Nel Libro Unico del Lavoro vanno registrati anche i rimborsi chilometrici percepiti dagli amministratori per i quali è previsto un compenso.

Il trattamento fiscale

Il trattamento fiscale varia in base al percettore, che si possono dividere in tre categorie di soggetti:

• Dipendenti;

• Soci;

• Amministratori professionisti e lavoratori autonomi occasionali.

Il rimborso al dipendente

In linea generale per il dipendente, collaboratore a progetto o amministratore non professionista, l’indennità corrisposta per trasferte effettuate nel comune sede di lavoro concorre sempre a formare reddito ai fini IRPEF ed è soggetta a contribuzione previdenziale. Per l’azienda i rimborsi chilometrici in esame sono sempre deducibili. Si precisa tuttavia che è escluso dalla determinazione del reddito del dipendente il rimborso delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore quali ad esempio le ricevute del taxi,i biglietti dei mezzi pubblici, ecc..

Invece, sempre per il dipendente collaboratore a progetto o un amministratore non professionista, i rimborsi chilometrici per le trasferte effettuate fuori dal comune sede di lavoro non concorrono a formare reddito IRPEF. Per l’azienda questi rimborsi chilometrici sono fiscalmente deducibili, ma, come previsto dall’art 95 comma 3 del TUIR, solo nei limiti del costo di percorrenza di un autoveicolo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se alimentato a benzina o 20 cavalli fiscali se alimentato a gasolio. Questi limiti valgono anche se l’autovettura è stata presa a noleggio.

Va inoltre precisato che il tragitto casa – lavoro non costituisce trasferta. Se viene riconosciuto un rimborso chilometrico al dipendente o amministratore questo è un fringe benefit e concorre conseguentemente alla formazione della base imponibile fiscale e previdenziale del soggetto beneficiario.

Per le aziende le indennità chilometriche corrisposte ai dipendenti, collaboratori a progetto e agli amministratori non professionisti non sono deducibili dalla base imponibile IRAP in quanto sono elementi riconducibili al costo per l’impiego di personale.

Il rimborso al socio

Nel caso di rimborso chilometrico a un socio la normativa non fornisce indicazioni precise. Da una lettura ragionata delle disposizioni vigenti, comunque, sembra ragionevole sostenere che i costi sostenuti dal socio per l’esercizio dell’attività d’impresa sono deducibili qualora sia rispettato il principio di inerenza. Il socio infatti, anche se non è un dipendente dell’impresa, o un suo amministratore, nel caso in cui sostenga le spese nell’interesse dell’attività sarà equiparato ai soggetti già menzionati.

Il rimborso agli amministratori professionisti

L’indennità chilometrica corrisposta all’amministratore professionista e più in generale al professionista con Partita IVA costituisce sempre un compenso aggiuntivo e come tale deve essere assoggettata ad IVA e al contributo previdenziale del 2% o del 4%. Ai fini delle imposte dirette i rimborsi chilometrici concorrono a formare reddito. Si precisa inoltre che l’azienda dovrà sottoporre a ritenuta d’acconto, pari al 20%, i rimborsi chilometrici erogati.

Il rimborso ai lavoratori autonomi occasionali

Per il lavoratore autonomo occasionale i rimborsi chilometrici concorrono sempre alla formazione del suo reddito imponibile. Per l’azienda, invece, i rimborsi sono integralmente deducibili ma non ai fini IRAP. Si precisa inoltre che l’azienda dovrà sottoporre a ritenuta d’acconto, pari al 20%, i rimborsi chilometrici erogati.

Il rimborso ai lavoratori autonomi occasionali senza compenso

Ove per il prestatore di lavoro occasionale non sia previsto alcun compenso, ma soltanto un rimborso spese collegate all’attività svolta, queste non devono essere assoggettate a ritenuta di acconto (Risoluzione n. 49/E del 2013). Detta semplifica­zione non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente ne­cessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gra­tuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committen­te costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta di acconto del 20%.

Tipologia di rimborso spesa

Soggetto che sostiene la spese

Possesso di

documenta­zione idonea

Applicazione ritenuta d’acconto

Rimborsi spese o forfait

Committente o prestatore di opera

si

Solo ove il totale percepito ecceda i rimborsi spese

Solo rimborsi spese

Prestatore

no

Solo rimborsi spese

Committente

no

FAC SIMILE RIMBORSO SPESE DIPENDENTE_AMMINISTRATORE

46 Commenti

  1. salve vorrei porre un quesito a riguardo.
    nel caso in cui una società cooperativa di 50 soci che non operano nella sede di lavoro che è solo amministrativa, e che cambino quotidianamente luogo lavorativo in quanto lavoratori dello spettacolo, non è possibile tramite citazione nel regolamento interno, effettuare il calcolo da residenza a sede di lavoro ?
    grazie

    • La modifica temporanea, anche per periodi significativi, del luogo della prestazione lavorativa del lavoratore non presenta significative limitazioni normative. Il legislatore è infatti intervenuto soltanto per regolamentarne principalmente gli aspetti fiscali e contributivi nonché alcuni di tipo amministrativo, lasciando alla contrattazione collettiva il compito di intervenire per definire più compiutamente gli aspetti gestionali. Nella legislazione italiana non vi è una norma che definisca la nozione di trasferta. Sono state la dottrina e la giurisprudenza che, definendola come “la modifica temporanea del luogo di esecuzione del lavoro” l’hanno ricompresa tra gli atti unilaterali adottabili dal datore di lavoro come estrinsecazione del suo potere direttivo. Sempre dottrina e giurisprudenza ne hanno peraltro precisato alcuni aspetti, quale, ad esempio, l’esclusione dal concetto di trasferta quando il lavoratore, per le particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, sia obbligato a svolgere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, come nel caso del personale viaggiante dei mezzi di trasporto pubblico e privato oppure degli addetti alla manutenzione di reti stradali od ancora del personale di vendita. È stato infatti considerato che “per i c.d. trasfertisti, i quali per contratto sono obbligati a svolgere un lavoro itinerante – in luoghi sempre variabili o diversi – neppure esiste un ‘normale’ luogo di lavoro – cioè un luogo dove ‘di norma’ si svolge la prestazione. Di conseguenza, l’ordine di servizio del datore di lavoro che indica il cantiere in cui il lavoratore deve recarsi non costituisce esercizio di un potere unilaterale del datore, bensì specificazione del contenuto di un obbligo che il lavoratore ha già assunto con il contratto”.

  2. Buongiorno,
    ho un quesito.
    ma se una azienda stabilisce delle tariffe per i frimborsi chilometrici che però non sono quelle ACI e che prescindono dal tipo di automezzo, che tassazione ho in capo al dipendente? concorre tutto a formare il reddito o devo confrontarlo con quello che sarebbe stato il rimborso ACI?
    Grazie

  3. buongiorno, volevo sapere se i rimborsi chilometrici in busta paga vengono tassati – inoltre sapere se vengono conteggiati ai fini pensionistici –

  4. Buongiorno, interessante argomento.
    Sono socio amministratore professionista di una società cooperativa, con altri soci professionisti
    in cui l’auto personale.
    E’ quindi valido il fatto di rimborsi chilometrici assogettati ad IVA e 4% inarcassa, è corretto ?
    Lo stesso vale per i pedaggi autostradali ?
    Grazie mille!

    • L’agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare 105/E del 12 dicembre 2011, i criteri da seguire al fine di comprendere quando le prestazioni rese dagli amministratori debbano essere ricondotte nell’ambito delle attività di lavoro autonomo, da questi esercitate professionalmente e con abitualità. Secondo l’amministrazione finanziaria, «l’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale. È il caso, ad esempio, dell’ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni». Infatti, la società di informatica esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche dei due amministratori. In tale ipotesi, i rimborsi spese delle trasferte (chilometrici, pedaggi, ecc..) sono imponibili e devono essere assoggettati a Iva alla stregua dei compensi professionali.

  5. Buongiorno,
    ogni giorno percorro 50km per andare e tornare dalla mia azienda con sede a Milano.
    Ora l’azienda mi ha chiesto di andare a lavorare per qualche giorno presso un’azienda di Pavia con il mio veicolo.
    I km che percorrerei sono pressochè identici.
    Ho diritto ad un rimborso spese?

    • Il diritto al rimborso chilometrico matura quando il dipendente (o collaboratore) va in trasferta, cioè quando si sposta dalla propria abituale sede di lavoro verso un altro luogo al fine di svolgere l’attività lavorativa.

  6. Salve, c’è qualche documento specifico necessario per dimostrare gli effettivi km percorsi durante la trasferta ai fini del rimborso chilometrico?
    Grazie

  7. Salve.
    Lavoro per IBM da oltre 20 anni e percorro con l’auto propria circa 52000km/anno per lavorare presso clienti IBM.Tutti I giorni mi reco presso client e l’azienda mi riconosce un rimborso cosi’ calcolato:
    Sono definite :
    n. 5 fasce di rimborso in base all’alimentazione e alla cilindrata dell’auto
    n. 2 fasce di rimborso in base alla percorrenza chilometrica per anno solare
    tariffa 2 : veicolo alimentato a benzina (o ibrido, metano, GPL) con cilindrata fino a 1000cc
    tariffa 3 : veicolo alimentato a benzina (o ibrido, metano, GPL) con cilindrata da 1001cc a 1500cc
    tariffa 6 : veicolo alimentato a benzina (o ibrido, metano, GPL) con cilindrata superiore a 1500cc
    tariffa 4 : veicolo alimentato a gasolio con cilindrata fino a 1500cc
    tariffa 5 : veicolo alimentato a gasolio con cilindrata superiore a 1500cc
    tariffa 7 : veicolo alimentato a gasolio / benzina (o ibrido, metano, GPL) con percorrenza da Km 15001 a Km 18000
    tariffa 8 : veicolo alimentato a gasolio / benzina (o ibrido, metano, GPL) con percorrenza oltre Km 18000
    dal 01/06/2016
    2)€ 0,26844
    3)€ 0,32753
    6)€ 0,42329
    4)€ 0,23062
    5)€ 0,28564
    7)€ 0,16542
    8)€ 0,09241
    10 – Rimborso chilometrico per auto propria
    A seguito dell’accordo stipulato tra la Società e le Rappresentanze Sindacali il rimborso chilometrico per utilizzo dell’auto propria verrà effettuato con le seguenti modalità :
    a) per la percorrenza totale in ragione d’anno solare fino a 15.000 km,si applica il rimborso previsto all’accordo sindacale aziendale del 31 gennaio 2007;
    b) per la percorrenza totale in ragione d’anno solare da 15.0001 Km e fino a 18.000 km, il rimborso chilometrico sara’ disposto utilizzando criteri e valori riferiti alle sole voci carburante e pneumatici e manutenzione come da tabella ACI, specificata nell’accordo stipulato, fino alla fine dell’anno solare di competenza.
    c) per la percorrenza totale in ragione d’anno solare superiore a 18.000 km, il rimborso chilometrico sara’ disposto utilizzando criteri e valori riferiti alle sole voci carburante e pneumatici come da tabella ACI, specificata nell’accordo stipulato, fino alla fine dell’anno solare di competenza.
    All’inizio di ogni anno solare si procedera’ all’azzeramento per il calcolo dei chilometri sopra specificai ai punti a),b) e c); tenendo conto nell’ambito della flessibilita’di presentazione della nota spese, che saranno considerati i chilometri secondo la competenza dell’anno solare.
    E’ responsabilita’ del dipendente aggiornare tempestivamente il piano auto in WWER al raggiungimento delle soglie dei 15.000 Km e dei 18.000 Km. La soglia va quantificata con riferimento all’anno solare, in caso di cambio auto vanno considerati i Km totali effettuati nell’anno solare.
    11 – Utilizzo auto – pendolarismo
    A seguito dell’accordo stipulato tra la Società e le Rappresentanze Sindacali la detrazione per il normale pendolarismo da applicare al rimborso chilometrico, prevista dalla Global Travel Policy, dovra’ essere applicata per ITALY IMT secondo le seguenti modalità :
    1 – nel caso di trasferta giornaliera in una localita’ diversa dalla abituale sede di lavoro con l’uso dell’auto per servizio (sia auto propria che auto in leasing), il dipendente avra’ diritto al rimborso dei chilometri percorsi dalla residenza o domicilio al luogo di destinazione, decurtati di una franchigia definita “normale pendolarismo”,che sara’ costituito dal minore valore tra le seguenti grandezze :
    a) 10% dei chilometri effettivamente percorsi ;
    b) 30 km ;
    c) percorso andata e ritorno fra l’abitazione del dipendente interessato e la sede di lavoro o la sede operativa (cosi’ come definita in base alla classificazione aziendale denominata WPI,e secondo le disposizioni relative agli Shade code/magazzini parti di ricambio);
    Qualora la trasferta giornaliera parta dalla sede di lavoro nel corso della giornata il dipendente avra’ il diritto di esporre i chilometri effettivi senza dedurre la franchigia;
    2 – per le trasferte che prevedano una durata superiore alla giornata con permanenza nel luogo di destinazione, si precisa che il suddetto normale pendolarismo sara’ applicato alle percorrenze effettuate nei giorni di inizio e fine trasferta; in questo caso la grandezza di cui al punto “c)”precedente e’ da intendersi come il solo percorso di andata nel giorno di inizio trasferta o il solo percorso di ritorno nel giorno di fine trasferta e la grandezza di cui al punto “b)”e’ da intendersi la meta’,ovvero 15 km.
    La franchigia definita “normale pendolarismo” non si applica in tutti quei casi in cui siano richieste prestazioni di lavoro straordinario in giornata di sabato,domenica,festivi,chiusura collettiva aziendale, reperibilita’ e chiamate in emergenza.
    Il dato di riferimento per determinare la distanza per “normale pendolarismo” e’ il WPIC (Workplace Indicator Code) , definito dal singolo manager e riportato al link About You o About Your Employees (Reparto/Sede di Lavoro/Tipo postazione di lavoro). Per quanto riguarda i dipendenti codificati con il WPIC “C” (Customer alternate location) il dipendente ha diritto al rimborso chilometrico per la trasferta giornaliera da abitazione a sede del cliente con deduzione del normale pendolarismo calcolato secondo quanto sopra definito.
    Per facilitare il calcolo dei km da detrarre per normale pendolarismo dovra’ essere utilizzato il file Excel disponibile in questa stessa pagina nella sezione sotto riportata
    L’output di stampa del risultato, contenente il calcolo di dettaglio per ogni giorno di viaggio, dovra’ essere obbligatoriamente allegato alla nota spese per consentire gli opportuni controlli.
    Per le note spese contenenti il SOLO chilometraggio , il dipendente e’ TENUTO a conservare, quale documentazione a supporto, la stampa della nota spese e del file excel relativo al calcolo dei chilometri legati al pendolarismo, debitamente firmato dal manager che approva la nosta spese.
    Alcune precisazioni :
    1.la detrazione si applica per tutti i codici WPIC ad eccezione del codice H (homeworker) ma solo se il contratto di “telelavoro” prevede tale status per 4 o piu’ giorni settimanali;
    2.la detrazione si applica anche in caso di WPIC= C (alternate location).In questo caso la sede di lavoro da considerare per il calcolo del pendolarismo e’ la sede IBM di appartenenza;
    3.la detrazione per normale pendolarismo giornaliero non e’applicabile quando un dipendente parte o ritorna da un viaggio durante la notte o quando un dipendente si reca presso un aeroporto o una stazione di trasporto pubblico per un viaggio specifico.
    Mi scuso per la quantità di informazioni ma volevo che fosse Chiara la situaziuone rimborsi.
    La domanda:
    Sono ammissibili queste condizioni? I rimborsi devono seguire delle specifiche dettate da norme e leggi per il tipo di azienda (nello specifico azienda Metalmeccanica)? qualche anno fa I rimborsi seguivano le tabele ACI, dal ormai circa 5 anni non più (l’azienda voleva rispermiare).
    Alessandro

  8. Buongiorno, avrei un quesito:
    Premetto che sono un dentista.
    Percorro circa 30.000 km anno con la mia auto personale così ripartiti:
    -circa 20.000km per recarmi presso lo studio associato (di cui sono uno dei due soci)
    -circa 5.000Km per varie collaborazioni (posseggo una mia partita iva differente da quella dello studio associato)
    -circa 5000km per motivi non lavorativi.
    Che cosa mi conviene fare?
    1)mi conviene farmi rimborsare dallo studio associato in quanto socio solo i 20.000km più le spese di autostrada per percorrerli, oppure tutti e 30.000 km per evitare confusioni?
    2)se me ne faccio rimborsare solo una parte (i 20.000 km) dovrò comunque continuare a compilare le cartelle carburante per gli altri complessivi 10.000km che detraggo al 20% e portare in detrazione anche bollo, assicurazione, fatture manutenzione ordinaria e straordinaria sempre al 20%?
    3)è corretto che se mi faccio rimborsare dallo studio associato i 20.000Km devo aggiungere anche i pedaggi autostradali per percorrerli?
    4) è vero che lo studio associato porterebbe in detrazione integralmente nell’anno i costi di rimborso ai soci e che il rimborso a me dato non costituirebbe reddito tassabile?
    Grazie di tutto.
    Luca Baucia

  9. Buongiorno,
    sa dirmi se è possibile rimborsare le spese chilometriche a persone che collaborano con prestazioni di tipo accessorio (voucher)? Se si entro il limite dei 2020 euro per committente?
    Grazie.

    • Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie (INAIL, nota 6464/2010).

  10. Buongiorno,
    sono un libero professionista. Collaboro con un altro professionista che svolge attività per un’azienda di servizi. Per conto di questo professionista svolgo visite presso clienti dell’azienda di servizi. A me viene corrisposto dall’altro professionista un rimborso chilometrico, che egli stesso poi ricarica quando va a richiedere il rimborso all’azienda di servizi. E’ una pratica corretta? Posso richiedere che il rimborso chilometrico venga erogato in toto a me?
    Grazie

  11. Buongiorno,
    vorrei capire il livello di tassazione applicato all’indennità auto forfettaria (un fisso al mese) per l’utilizzo “promiscuo” dell’auto propria, quindi non soltanto per le trasferte di lavoro, ma anche per l’utilizzo privato. Viene considerate fringe benefit e fa cumulo con lo stipendio, tipo auto aziendale?
    Grazie

    • I rimborsi spese forfettari NON concorrono a formare reddito nei limiti giornalieri di euro 46,48 e di euro 77,47 rispettivamente per l’Italia e l’estero.

  12. Buongiorno
    Utilizzo in uso promiscuo un auto aziendale ed in totale tra lavoro e personali, percorro circa 50.000 Km /anno.
    Il leasing di tale auto scadrà a fine 2016, id io ho proposto all’azienda x il 2017 e successivi di usare la mia auto personale, avendo quindi in cambio un rimborso /km.
    Se non vado errando con questo metodo l’azienda può dedurre dal reddito d’impresa il costo complessivo di un auto alimentata a gasolio con 20 CVF (ovvero 0,34689€/km.
    la mia auto avrebbe una cilindrata superiore a 20 CVF ed avrebbe diritto ad un rimborso di circa 0,5€/km.
    Tuttavia io ho proposto all’azienda un rimborso di “soli” 0,4€/km.
    In questo caso l’azienda avrebbe un costo vero non detraibile di soli 0,05 €/km (0,4- 0,34689= circa 0,05€).
    l’azienda può rimborsarmi “solo” 0,4€/km o è obbligata comunque a rimborsarmi il costo reale previsto dalle tabelle ACI?
    Questo rimborso può essere erogato per tutti i 50.000 km/anno (fatti per lavoro) o c’è un limite in valore assoluto rimborsabile in un anno?
    GRAZIE

  13. Buongiorno,
    in qualità di socio accomandante con autoveicolo intestato a me, volevo sapere se il rimborso deve essere gestito come ad un socio oppure ad amministratore professionista.
    Grazie
    Saluti
    Alessandro

  14. Buongiono, Vorrei porrle un quesito.
    Il mio caso : sono dipendente di una società a partecipazione totalmente pubblica e percepisco regolarmente i rimborsi kilometrici delle trasferte fatte con automezzo di mia propietà. La mia società prevede nel regolamento che chi non presenta rimborsi entro il giorno 3 del mese non può essere liquidato e questi rimborsi non verranno mai più corrisposti. Le sembra legittimo un regolamento in questa forma o la società è comunque sempre obbligata a corrispondere i rimborsi magari al mese successivo se questi vengono presentati in ritardo e se il ritardo come in questo caso viene preventivamente comunicato in segreteria? Grazie

  15. LORY
    Buonasera, sa dirmi , un amministratore di una società,usa la propria vettura,ovviamente x la società.
    Cosa deve fare rimborso km. a piè lista?
    Oppure sottoscrivendo una lettera dove indichi che usa la macchina propria x qualsiasi servizio x la società.
    Da tener conto che la società non possiede auto x i spostamenti,solo furgone.
    GRAZIE

  16. Buongiorno,
    nell’utilizzo promiscuo di un auto quali sono le spese di viaggio effettuate in trasferta fuori comune rimborsabili?
    Il rimborso carburante può essere quantificato moltiplicando l’importo della quota carburante derivante dalle tabelle dei costi chilometrici ACI per i km percorsi in missione?
    Grazie
    Antonio P

  17. Buongiorno,
    Sono dipendente di una società per la quale faccio molte trasferte che mi vengono rimborsate con rimborso chilometrico utilizzando la mia macchina per le stesse. Quale è il limite massimo di trasferte oltre le quali questi rimborsi concorrono a formare reddito e quindi tassabili? (se esiste un limite) (ES. ho uno stipendio di 1500,00 e un rimborso medio mensile di 700 euro questi ultimi sono tassati?)

  18. Buongiorno, essendo un’azienda che opera su cantieri esterni ,abbiamo da sempre rimborsato i ns collaboratori che vi si recano ad esclusione della provincia sede della ns. azienda. Questo rimborso possiamo intenderlo come benefit o è espressamente previsto dal contratto da noi applicato che è quello metalmeccanico?

  19. Buongiorno,
    una volta che il lavoratore dipendente ha ottenuto un rimborso km in base alle tariffe Aci, il datore può chiederne la restituzione di una parte?

  20. Salve,
    sono un tecnico informatico.
    Ho un quesito da porle.
    Lavoro per una multinazionale con sede di lavoro sottoscritta nel contratto di assunzione presso la sede medesima sita in Milano.
    ora vengo assegnato ad un cliente in maniera continuativa fuori dal commune di Milano e mi trovo a dover percorrere tra andata e ritorno circa 50 km al giorno con la mia macchina privata.
    L’azienda mi comunica che il posto di lavoro è stato spostato presso il cliente(non la sede di lavoro) e cosi’ facendo non mi riconosce alcuna spesa ne kilometrica ne autostradale (tagliandi).
    Possono farlo tranquillamente o stanno contravvenendo al contratto stipulato?
    Cosa posso fare allo stato attuale avendo accettato a parole(nulla di scritto il cliente a cui sono stato assegnato)?
    Grazie e buona giornata.

  21. Gentilissimo dott. Russo,
    La disciplina dei rimborsi chilometrici in base alle tabelle ACI è prevista anche per i prestatori occasionali di lavoro autonomo?
    Anche quando questi abbiano prestato la propria opera gratuitamente?
    Grazie infinite

    • Buongiorno ….,
      assolutamente si, come riportato nello stesso articolo: “Ove per il prestatore di lavoro occasionale non sia previsto alcun compenso, ma soltanto un rimborso spese collegate all’attività svolta, queste non devono essere assoggettate a ritenuta di acconto (Risoluzione n. 49/E del 2013). Detta semplificazione non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta di acconto del 20%.”

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