Le novità in sintesi
Split payment (art. 1)
E’ confermata l’estensione (con decorrenza per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2017) dell’ambito (soggettivo) di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (split payment). In particolare troverà applicazione anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti (che ad oggi pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali). Si tratta, di tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni attuative saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento.
Detrazione IVA (art. 2)
Esercizio del diritto alla Detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno (e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo) in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Registrazione fatture
Inoltre, le fatture IVA di acquisto devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Compensazioni (art. 3)
Attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, passa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per poter compensare i crediti, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità.
Per effetto delle modifiche all’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La violazione comporta il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle suddette norme e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici
Per la compensazioni dei crediti sopra indicati, i titolari di partita IVA, devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio.
Regime fiscale per le locazioni brevi (art. 4)
Che cosa sono le locazioni brevi?
La nuova disciplina precisa che per locazioni brevi si intendono “i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.
Cedolare secca
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione. Le stesse disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni previste per le locazioni brevi. In capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è previsto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro; sanzione ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Gli stessi soggetti, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione in esame, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. La disposizioni attuative del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi saranno adottate con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Giochi (art. 5)
Cambia l’aliquota del prelievo erariale unico (PREU), fissata al 19%(ora al 17,5%) per le new slot e al 6% (ora al 5,5%) per le video lottery – VTL.
Inoltre, dal 1° ottobre 2017:
- la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’8%;
- il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro (tassa sulla fortuna) è fissato al 12%.
ACE (art. 7)
Ai fini del calcolo della base ACE, verranno presi in considerazione solo gli incrementi netti del patrimonio degli ultimi 5 esercizi, ossia quelli dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo ed i quattro precedenti, escludendo gli esercizi anteriori a quelli indicati: ad esempio, se una società determina l’ACE per il 2017 dovrà conteggiare solo le movimentazioni del quinquennio 2013-2017 (nella versione “ante modifica”, invece, avrebbe potuto tener conto delle movimentazioni dal 2011 al 2017). La “ratio” della nuova disposizione, dunque, è quella di sostituire un parametro “fisso” (patrimonio netto al 31/12/2010) con un parametro “mobile”, ossia il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio precedente.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e impattano sulla determinazione degli acconti.
Per i soggetti Irpef, nell’ambito del D.L. 50/2017 viene poi stabilito che:
- per il periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31/12/2015 (quindi, dal 2016 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2017) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010;
- a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31/12/2016 (quindi, dal 2017 per i contribuenti “solari” – modello Redditi 2018) e fino a quello in corso al 31/12/2019, rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto 31/12 del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale si applica l’ACE.
In tal modo, per i soggetti Irpef, l’incremento patrimoniale 2015-2011 andrà via via a ridursi dal 2017 al 2019, fino ad azzerarsi dal 2020.
A partire 2020, pertanto, si avrà piena coincidenza delle regole ACE applicate dai soggetti Irpef e Ires.
Pignoramenti immobiliari (art. 8)
Si estende la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari: il concessionario della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.
Aumento dell’IVA (art. 9)
A partire dal 1° gennaio 2018 l’aliquota IVA del 10% aumenterà dell’1,5%, di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019, e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020.
2018 |
11.5% |
2019 |
12% |
2020 |
13% |
Aumenterà, invece, del 3% (passando quindi al 25%) l’attuale aliquota del 22%, per aumentare di un ulteriore 0,4% dal 1° gennaio 2019. E’ prevista una riduzione dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere definitivamente fissata al 25% dal 1° gennaio 2021.
2018 |
25% |
2019 |
25.4% |
2020 |
24.9% |
2021 |
25% |
Reclamo e mediazione (art. 10)
Passa da 20.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie.
La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Chiusura delle liti fiscali (art. 11)
Nella manovra trova posto anche una sanatoria sulle liti fiscali pendenti. In pratica, si introduce una norma per permettere di chiudere la partita con il fisco versando la sola imposta contestata e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e cancellando tutte le sanzioni e gli interessi di mora.
La richiesta di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017.
Quali liti sono definibili?
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Quali liti sono escluse?
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
– le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Modalità operative
Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia va presentata una distinta domanda di definizione esente da bollo.
Pagamento rateale
Il versamento degli importi dovuti potrà avvenire con un massimo di tre rate:
- la prima o unica va pagata entro il 30 settembre 2017 (in caso di rateazione l’importo dev’essere pari al 40% del totale delle somme dovute);
- la seconda rata va pagata entro il 30 novembre 2017 (pari all’ulteriore 40%);
- la terza ed ultima rata, pari al residuo 20% va pagata entro il 30 giugno 2018.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro e per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Lo scomputo degli importi già pagati
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Gli effetti della definizione
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma di cui si discute.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 30 settembre 2017.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
L’impugnazione della pronuncia giurisduzionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Riscossione enti locali (art. 35)
La possibilità, per le amministrazioni locali, di deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate scatta a decorrere dal 1° luglio 2017.
Zone terremotate (articoli 41-46)
Al fine di permettere l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, viene istituito un apposito Fondo. Inoltre:
– viene prevista una ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi al 31 dicembre 2017;
– nei suddetti comuni viene costituita una zona franca urbana con alcune agevolazioni fiscali (tra cui l’esenzione da imposte dirette sino a 100.000 euro annuo di reddito e da IRAP sino a 300.000 euro di valore della produzione) e contributive per le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della ZFU, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento.
APE e riduzione requisiti contributivi – Interpretazione (art. 53)
Ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della stessa legge di Bilancio 2017 si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento di decorrenza dell’indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Inoltre, ai fini della riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della legge di Bilancio si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
DURC (art. 54)
Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata entro il 21 aprile 2017, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
A tal fine, Equitalia comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.
I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei Documenti annullati.
Premi di risultato (art. 55)
Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro viene ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Con riferimento alla quota di erogazioni di cui sopra viene corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.”
Le nuove norme operano per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data.
Patent box (art. 56)
Escono dal campo di applicazione del patent box i marchi d’impresa. Viene però previsto che le disposizioni sul patent box si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.
Infine, per i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, viene eliminata la disposizione che prevedeva l’aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.
Le nuove disposizioni si applicano:
– (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
– (per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare) a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
Start up e crowfunding (art. 57)
A parte il cambio di terminologia (“start up innovativa” viene sostituita con “PMI”) si modificano alcune norme sulle start up e in materia di agevolazioni sugli investimenti a lungo termine contenute nella legge di Bilancio 2017.
Per quanto riguarda le start up, viene previsto che le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (e non più per 4).
Per gli investimenti, viene previsto che il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di legge, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per almeno 5 anni.
Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
Inoltre, le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione. Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 252/2005.
IRI (art. 58)
In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle norme sull’IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta sostitutiva.
Transfer pricing (art. 59)
Si modificano le norme sul transfer pricing prevedendo che:
– i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito;
– la rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.
OICR (art. 60)
I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti, amministratori, ovvero da consulenti di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:
– l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
– i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
– le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
Fonte: Ilsole24ore, Ipsoa, Ecnews, Sistema il Fisco (leggi d’Italia) e Fiscal Focus.
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