Si è tanto parlato in questi mesi del regime forfettario, che dal 2019 può essere utilizzato da tutti i professionisti e le imprese che non superano i 65 mila euro di ricavi.
Vediamo insieme le conseguenze del passaggio dal regime semplificato e/o ordinario.
Le conseguenze del passaggio al forfetario sull’Iva e sulle imposte dirette
In seguito all’adozione del regime forfettario non sarà più possibile portare in detrazione l’imposta (IVA) pagata sugli acquisti ne la si dovrà esporre nelle fatture di vendita.
I soggetti che transiteranno al regime forfetario dovranno effettuare, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, la rettifica della detrazione Iva a credito operata in riferimento ai beni e servizi, con riferimenti ai beni ammortizzabili, non ancora ceduti o non ancora utilizzati. La rettifica dovrà essere effettuata in un’unica soluzione senza attendere il materiale impiego degli stessi (circolare n. 73/E/2007).
Quando e come avviene la rettifica.
Per i beni ammortizzabili compresi quelli immateriali la rettifica dovrà essere effettuata se non sono trascorsi 5 anni dalla loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione se si tratta di beni immobili.
La rettifica non dovrà essere applicata ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.
La rettifica dovrà essere effettuata nella dichiarazione Iva dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario e si realizza mediante il versamento integrale dell’Iva recuperata sui beni e servizi non ancora ceduti.
Conseguenze ai fini delle imposte dirette
In conseguenza dell’adozione del regime forfetario (circolare n. 10/E/2016) le quote residue di componenti positivi e/o negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in attuazione delle regole fissate dal Tuir, dovranno essere utilizzate interamente nel periodo immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario.
Rimanenze di merci
Le rimanenze di merci non rilevando nel regime forfetario, concorreranno al reddito dell’esercizio immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario. In considerazione del fatto che l’articolo 5 del DDL della legge di bilancio 2017 ha modificato il principio per la determinazione del reddito dei contribuenti in contabilità semplificata, che è transitato dal principio di competenza a quello di cassa, non si ravvisa nessuna variazione contabile. Diversamente per i contribuenti in contabilità ordinaria che determinano il reddito mediante il principio di competenza, le rimanenze concorreranno soltanto al reddito dell’esercizio immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario.
Perdite fiscali
Le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, potranno essere computate in deduzione dal reddito determinato secondo le regole del predetto regime, seguendo quanto stabilito dal Tuir.