Contabilità semplificata da gennaio si applica “il principio di cassa”
Secondo le previsioni contenutenell’articolo 5del DDL della legge di bilancio 2017, icontribuenti in contabilità semplificata, dovranno determinare il reddito sulla base del principio dicassa,in luogo del vigente principio dicompetenza.
Dal 2017 infatti, i contribuenti in contabilità semplificata, dovranno calcolare il proprio reddito, sulla base della differenza fra i ricavi percepiti e i costi sostenuti, venendo così meno, il principio di competenza.
Il principio di cassa
Il reddito imponibile annuale sarà, quindi, formatodai ricavi realmente incassati, ai quali saranno dedotti i costi concretamente sostenuti.
Reddito imponibile
Rispetto al passato entreranno nel computo dell’imponibile anche i ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, ovvero ilvalore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, mentre dovranno continuare a computarsi in aumento iproventi immobiliari(articolo 90, comma 1, Tuir), leplusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86, Tuir) e lesopravvenienze attive(articolo 88); tra icomponenti negativi dovranno essere calcolati in diminuzioneminusvalenze e sopravvenienze passive(di cui all’articolo 101 Tuir), oltre che le già previste quote di ammortamento, perdite su crediti, accantonamento TFR e deduzioni forfetarie.Non dovranno più invece essere rilevateai fini della determinazione del reddito le esistenze iniziali e le rimanenze finali di merce.
Disposizione transitoria
Viene introdotta unadisposizione transitoriache prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizionideve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finaliche hannoconcorso a formare il reddito dell’esercizio precedentesecondo il principio della competenza.
Al fine dievitare salti o duplicazioni di imposizione, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa,i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato,non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Irap
Il nuovo regime per cassa sarà valido anche ai fini Irap, per cui la base imponibile Irap dei contribuenti in contabilità semplificata dal 2017 è determinata sulla base delprincipio di cassa.
Obblighi contabili
Le nuove disposizioni prevedono la modificadell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973, che pur mantenendo inalteratii requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata(euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), introducononuovi obblighicontabiliadattando anche alle scritture contabilil’applicazione del principio di cassa.
Il nuovocomma 2 dell’articolo 18prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbanoannotare cronologicamente, in unapposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
- ilrelativo importo;
- legeneralità, l’indirizzo e il comune di residenza anagraficadel soggetto che effettua il pagamento;
- gliestremi della fatturao altro documento emesso.
In un diverso registro andranno annotatecronologicamente e con riferimento alla data di pagamento(in ossequio al criterio di cassa) lespese sostenute nell’esercizio, fornendo le medesime informazioni.
Adozione dei soli registri Iva
Il nuovocomma 4 dell’articolo 18prevede poi la possibilità che iregistri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese,ovedebitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.
Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essereriportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono (indicando le fatture ancora “sospese”).
In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
Esonero annotazione incassi e pagamenti
Infine in base al nuovocomma 5 è prevista la possibilità di optare, per almeno un triennio, per l’esonero dall’annotazione delle scrittureriguardanti gli incassi e i pagamenti, tenendo quindi solamente i registri Iva “ordinari”.
In tal caso, per finalità di semplificazione operala presunzione legalesecondo cui la datadi registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Decorrenza
Le nuove regole dovranno essere applicate a decorreredal periodo d’imposta successivoa quello in corso al31 dicembre 2016e dovrannotrovare attuazionein unapposito decretodel Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017).

