Il Tribunale di Roma, Sezione Terza Lavoro, con la sentenza n. 1490/2019, pubblicata il 14/02/2019, ha offerto un interessante spunto alle aziende che si vedono spesso privare del Durc per meri errori formali o sulla base di inadempienze solo presunte e non accertate.
Si legge nel testo della sentenza che, l‘Inps non può negare il rilascio del DURC sulla base di inadempienze solo presunte, ma può rilevare solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia a ciò tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Una diversa interpretazione, con il pretesto della necessita che l’accertamento sia fatto “in tempo reale” che consentisse all’Ente previdenziale di negare il rilascio del DURC sulla base di inadempienze solo presunte ed accertate lì per lì in modo potenzialmente arbitrario ed a prescindere dall’emissione di atti di accertamento suscettibili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si porrebbe ad avviso del giudicante in conclamato contrasto con la necessità inderogabile posta da Cost. 111 riguardo alla giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive.