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Carburanti: superflua la scheda carburante

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A partire dal 1° luglio 2018 ai fini della deducibilità/detraibilità, il pagamento del carburante dovrà avvenire mediante mezzi tracciabili, pertanto l’utilizzo della scheda carburante diventa un adempimento superfluo.

E’ stato rinviata la norma che rendeva obbligatoria la fatturazione elettronica ed è stato reso possibile nuovamente l’utilizzo della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018, rendendo però obbligatorio l’uso di mezzi tracciabili.

Alla luce di questo obbligo, l’utilizzo della scheda carburante, in considerazione del fatto che l’art. 1 comma 3-bis del DPR 444/97 ha previsto l’esonero dalla scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate, appare “superfluo”.

Come ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42 del 9 novembre 2012 per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA, non serve utilizzare la scheda carburante se il pagamento è effettuato con “moneta elettronica” (carte di credito, di debito o prepagate), la spesa sostenuta può essere giustificata mediante l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta.

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