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Auto agli amministratori, la deducibilità

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La deducibilità dei costi delle auto aziendali date in uso agli amministratori è uno degli argomenti di maggior interesse delle società di capitali.

Qualificazione del rapporto

La qualificazione del rapporto, tra la società e l’amministratore, può differire, in base alla tipologia di reddito, ovvero se:

1. assimilato al lavoro dipendente;
2. di lavoro dipendente;
3. di lavoro autonomo.
(Approfondimenti)

Reddito assimilato a lavoratore dipendente

Nella maggior parte dei casi, i compensi percepiti per svolgere i compiti di amministratore sono inquadrabili nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

(Auto aziendali e dei professionisti)

Reddito di lavoro dipendente

Altra ipotesi è quella dell’amministratore dipendente: si pensi al caso del consigliere senza deleghe in forza all’azienda in base a un normale contratto di lavoro subordinato.

(Auto assegnate agli amministratori)

IL CASO

LA SOLUZIONE

A tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società viene data un’auto in uso promiscuo. Poiché l’assegnazione è superiore alla maggior parte del periodo di imposta, qual è il trattamento fiscale per l’impresa in relazione ai consiglieri dipendenti? La deducibilità del 70% spetta sia sui costi di acquisizione sia sui costi di gestione del veicolo, senza limiti di spesa, ma nel rispetto del principio di inerenza. Se l’auto beneficia dei superammortamenti, la maggiorazione del 40% si applica sul solo costo di acquisizione.
I costi sostenuti per l’auto data in uso promiscuo all’amministratore collaboratore ammontano a 6.000 euro per le spese di gestione e a 10.000 euro per l’ammortamento annuale. Il benefit determinato in base all’articolo 51, comma 4, del Tuir è di 3.000 euro. Qual è la somma deducibile? La quota di ammortamento fiscalmente rilevante è pari a 4.519 euro (18.075,99 x 25%). Quindi, il costo su cui applicare l’aliquota fiscale del 20% è pari a 7.519 euro (4.519 + 6.000 – 3.000) e la somma deducibile è 3.000 + 1.503,80 (7.519 x 20%).
L’auto aziendale assegnata promiscuamente all’amministratore collaboratore non è stata utilizzata per tutto il periodo di assegnazione; anche la percorrenza effettiva del mezzo è stata esigua. In questi casi, come si determina il valore del benefit? Per quantificare il benefit non rileva la circostanza che, durante il periodo di messa a disposizione, la vettura sia stata utilizzata solo in determinati giorni. I criteri fiscali di determinazione rappresentano, infatti, una presunzione assoluta
All’amministratore professionista viene concesso uno scooter sia per l’uso aziendale che per quello personale. Il compenso in natura, pari a 800 euro, è stato quantificato in base alle tariffe applicate dalle compagnie di autonoleggio per mezzi analoghi. Come si fatturano i costi? Il professionista emette fattura per 800 euro, oltre alla cassa previdenziale e all’Iva, e indica i criteri di determinazione nella descrizione. I compensi, seppure non percepiti in denaro ma in natura, sono soggetti a ritenuta d’acconto con diritto di rivalsa.

Amministratore professionista

Quando l’incarico ricoperto rientra nei compiti istituzionali della professione, si è di fronte all’amministratore professionista (può accadere per il dottore commercialista o l’esperto contabile, per l’ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società attiva nel settore delle costruzioni).

In queste ipotesi, i proventi derivanti dal mandato di amministratore sono comunque riconducibili all’attività professionale e, di conseguenza, vengono attratti nei redditi di lavoro autonomo.

Il trattamento fiscale

La messa a disposizione del veicolo aziendale in uso promiscuo genera un compenso in natura tassabile.

Se il beneficiario è un amministratore collaboratore o dipendente, il fringe benefit va determinato in base ai valori convenzionali indicati nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir (Dpr 917/86).

In particolare, l’imponibile Irpef sarà pari:

  • al 30% dei costi calcolati in base alle tabelle Aci , con riferimento al veicolo utilizzato e per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, ragguagliati al periodo di assegnazione, e al netto di quanto eventualmente riaddebitato all’amministratore a titolo di partecipazione alle spese.

Riaddebito dell’intero valore

Se il datore di lavoro riaddebita al collaboratore l’intero valore normale del benefit, la componente tassabile si azzera. Per qualsiasi riaddebito il datore di lavoro deve emettere regolare fattura nei confronti del lavoratore, indicando la prestazione imponibile e l’Iva. La fattura può essere saldata tramite pagamento diretto o trattenute in busta paga.

Concessione in uso promiscuo

Anche la concessione dell’auto in uso promiscuo all’amministratore professionista va considerata come un compenso in natura; ma questo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell’amministratore e deve essere determinato in base alle regole generali stabilite dall’articolo 9, comma 3, del Tuir. Occorre quindi fare riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di autonoleggio in analoghi luoghi e condizioni.

La deducibilità dei costi

Come ha confermato l’agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 2007, per determinare il reddito d’impresa e con riferimento agli amministratori dipendenti, è applicabile l’articolo 164, comma 1, lettera b-bis ), del Tuir, che stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70 per cento.

Veicolo acquistato nell’esercizio

Se il veicolo viene acquistati nell’esercizio, l’assegnazione deve essere prevalente con riferimento al periodo decorrente dalla data di acquisto fino al termine del periodo d’imposta.

Secondo le Entrate non è però possibile la prededuzione del benefit tassabile in capo al lavoratore, perché la percentuale del 70% va calcolata sull’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli (è lo stesso principio stabilito per i lavoratori dipendenti, si veda il paragrafo 5.1 della circolare 47/2008 ). Tuttavia, queste regole non valgono per le auto aziendali date in uso promiscuo agli amministratori collaboratori (circolare 48/E del 1998 del ministero delle Finanze ).

Auto in uso promiscuo

Per le auto date in uso promiscuo, il fringe benefit, che concorre a formare il reddito dell’amministratore, è interamente deducibile per l’impresa, in base all’articolo 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute. Per l’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al benefit, invece, si seguono le disposizioni dell’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, ossia la disciplina dettata per le auto non strumentali all’attività dell’impresa (che prevede il limite del 20% e quello relativo al costo di acquisizione: si veda l’esempio qui accanto).

Amministratori professionisti

Per gli amministratori professionisti, analogamente ai collaboratori, la società può dedurre i costi dell’auto concessa in uso promiscuo nei limiti del compenso in natura erogato – questa volta, però, determinato secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del Tuir – e applicare l’articolo 164 del Tuir per l’eventuale eccedenza.

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