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L'opzione IRI per le società di persone

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La L. 11 dicembre 2016 n. 232, cosiddetta legge di bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), in vigore dal 1° gennaio 2017.

Chi può fruire di tale regime?

Possono fruire di tale regime gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (snc e sas) in contabilità ordinaria.

I vantaggi per le società di persona

Il nuovo regime, per le società di persona, è in pratica una deroga alla tassazione del reddito per trasparenza (ex art. 5 del TUIR) e prevede:

  • la separazione della tassazione tra il reddito d’impresa e gli utili prelevati. I primi infatti vengono assoggettati all’IRI con aliquota al 24%, mentre i secondi concorreranno alla base imponibile del socio percipiente;
  • che la base imponibile IRI segue le disposizioni in materia di redditi d’impresa (Titolo I, capo VI del TUIR);
  • la possibilità di portare in deduzione, dalla suddetta base imponibile, gli utili prelevati dalla società, entro il limite del reddito d’esercizio o dei redditi di esercizi precedenti, già soggetti ad IRI, al netto delle perdite IRI.

L’opzione

Il comma 4 dell’art. 55-bis prevede che per l’accesso al regime IRI si eserciti un’opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

L’opzione IRI relativa al 2017 andrà, quindi, comunicata nel modello UNICO 2018.

Scelta a consultivo

La scelta di convenienza dell’opzione IRI potrà essere quindi essere esercitata, previa valutazione della convenienza, dopo aver verificato i dati dell’esercizio 2017, e tale considerazione vale anche per i soggetti che iniziano l’attività nel 2017.

Chi può esercitare l’opzione?

Possono esercitare l’opzione IRI gli imprenditori e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

Durata dell’opzione

L’opzione ha durata annuale ed è valida per ciascun anno successivo, fino alla revoca da parte del contribuente (art. 3 comma 1 del DPR n. 442/97).

I libri contabili

Si ricorda che con l’adozione del regime di contabilità ordinaria diventa obbligatoria l’adozione del libro giornale, del libro inventari, del libro mastro e delle scritture di magazzino.

L’opzione della contabilità ordinaria in dichiarazione iva

Adottando il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione Iva, relativa all’anno della scelta, occorrerà compilare il quadro VO.

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