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La scelta della tassazione IRI

Come abbiamo già anticipato nell’articolo “L’opzione IRI per le società di persone“, la legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto la disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), in vigore dal 1° gennaio 2017.

Chi può accedere al meccanismo di tassazione dell’IRI

Possono accedere all’IRI, mediante opzione, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, oltre alle S.r.l. composte da non più di dieci soci persone fisiche e con volume d’affari non superiore alle soglie per l’applicazione degli studi di settore che proprio in virtù delle recenti modifiche avranno, a partire dal 2017, la triplice opzione di rimanere S.r.l. “ordinarie”, scegliere la trasparenza fiscale o ancora accedere al nuovo regime.

In che cosa consiste l’IRI

Con l’opzione per IRI il reddito viene tassato in due momenti distinti:

  • Il reddito di impresa non distribuito viene assoggettato a tassazione separata con aliquota del 24% in base al principio di competenza;
  • Il reddito prelevato dall’imprenditore e dal socio, concorre alla formazione dell’imponibile in capo ai medesimi in base allo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIR.

I prelievi effettuati, da una parte, scontano l’imposizione progressiva Irpef in capo al percettore e, dall’altra, sono deducibili dalla base imponibile IRI, nell’esercizio in cui avviene il prelievo.

Esempio

Un imprenditore con un reddito di 100.000 euro paga in media un’Irpef di circa 40 mila euro. Se optasse per l’IRI, senza alcun prelievo, pagherebbe 24.000 euro di imposte con un risparmio di 16 mila euro. Se l’anno successivo decidesse di prelevare 50.000 euro, questi diventerebbero costi per la impresa/società, e la sua tassazione sarebbe limitata all’importo prelevato e non agli utili prodotti dalla società (impresa).

Sussiste il rischio della doppia tassazione?

Con questo sistema non sussiste il rischio di doppia tassazione: in quanto i prelievi effettuati dall’imprenditore/socio sono sempre deducibili dal reddito d’impresa (nel limite del plafond IRI disponibile).

Che cosa succede agli utili ante opzione?

Per evitare la doppia imposizione, l’art. 55-bis co. 6 del TUIR prevede l’irrilevanza fiscale delle distribuzione delle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime IRI. Pertanto, in caso di distribuzione di dette riserve, le somme prelevate non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF in capo al percettore e non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI.

Presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve pregresse

In base all’ultimo periodo del co. 6 del citato art. 55-bis del TUIR, si considerano distribuite prioritariamente le riserve formate anteriormente all’ingresso nel regime IRI. È in ogni caso consigliabile tenere separata evidenza sia in contabilità che nel modello Redditi delle riserve prodotte prima dell’esercizio dell’opzione.

L’opzione per l’IRI

Il regime IRI è opzionale.

I soggetti legittimati possono accedere al regime in parola attraverso l’apposita opzione presente nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. L’opzione potrà, quindi, avvenire a consuntivo, ovvero dopo aver verificato i dati dell’esercizio chiuso.

Quanto dura l’opzione?

L’opzione dura cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile.

L’opzione per le srl a base proprietaria ristretta

Come anticipato in premessa, il nuovo co. 2-bis della L. 232/2016 estende l’ambito di applicazione dell’IRI anche alle società di capitali che integrano i requisiti per esercitare l’opzione per la c.d. “piccola” trasparenza fiscale.

L’opzione IRI può essere, quindi, esercitata dalle srl interamente partecipate da persone fisiche con un numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata).

 

Regime contributivo

Il contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti (ex art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233), ai sensi del co. 548 dell’art. 1 della L. 11.12.2016 n. 232, è determinato senza tenere conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.

In pratica, il ricorso al regime di cui all’art. 55-bis del TUIR non produce effetti sul piano della contribuzione dovuta alle predette Gestioni, continuandosi ad applicare la disciplina vigente in materia.

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