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Trasmissione telematica delle fatture: effetti premiali

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Con il Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Termine per l’opzione

L’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

Durata dell’opzione

L’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per coloro che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Modalità

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica direttamente dal sito web dell’Agenzia delle Entrate o mediante un intermediario abilitato.

Formato dei dati

I dati da trasmettere all’A.d.E. dovranno essere in formato XML, salvo il caso in cui il contribuente utilizzi il Sistema di Interscambio (di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007) per la trasmissione di fatture elettroniche.

Modalità di trasmissione

I dati possono essere trasmessi:

  • In formato XML non firmato, firmato digitalmente, oppure sigillato elettronicamente;
  • In formato XML con i dati della singola fattura, di più fatture oppure in formato compresso ZIP.

Canali di trasmissione

La trasmissione dei file all’Agenzia delle Entrate potrà essere eseguita con uno dei seguenti canali:

  • HTTPS (web service), ove la dimensione massima dei file è di 5 MB, ed è necessario sottoscrivere uno specifico accordo di servizio;
  • SPC, ove la dimensione massima dei file è di 5 MB, ed è necessario sottoscrivere uno specifico accordo di servizio;
  • FTP, ove la dimensione massima dei file è di 150 MB, ed è necessario sottoscrivere uno specifico accordo di servizio;
  • WEB, ove la dimensione massima dei file è di 5 MB.

Sistema di interscambio

Coloro che esercitano l’opzione possono utilizzare il Sistema di Interscambio (di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Termini per la trasmissione telematica dei dati

I dati di cui alle fatture emesse e ricevute devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Effetti premiali

Per coloro che esercitano l’opzione, per la trasmissione telematica delle fatture, quale l’utilizzo del Sistema di Interscambio godranno della riduzione di un anno dei termini di accertamento ai fini IVA.

La riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

Tracciabilità pagamenti e incassi

Per avere tale beneficio non è sufficiente che il soggetto aderisca al regime di trasmissione telematica delle fatture, ma deve garantire anche la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

In particolare, tutti i pagamenti di importo superiore ai 30 euro devono essere effettuati e ricevuti tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare postale con la clausola di non trasferibilità.

Nella dichiarazione dei redditi annuale bisogna comunicare la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento.

Conclusioni

Al momento l’effetto premiale non sembra essere sufficientemente in grado di convincere i contribuenti ad esercitare l’opzione, non solo per i maggiori adempimenti da mettere in atto e per il rispetto di nuove e stringenti scadenze, ma soprattutto per la necessità di effettuare i pagamenti e gli incassi, superiori ad Euro 30,00, mediante strumenti tracciabili.

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