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Somme versate in più al Fisco, la richiesta entro 48 mesi

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Il contribuente che si rende conto di aver versato di più rispetto al dovuto può scegliere o di attendere l’anno successivo ed effettuare la compensazione con quanto dovuto oppure chiedere il rimborso entro 48 mesi.

E’ ormai consolidato l’orientamento secondo il quale è sempre consentito al contribuente, in sede contenziosa, far valere l’esistenza dell’errore dichiarativo (in ultimo Cass . Sez. U. , Sentenza n. 13378 del 30/06/2016), poiché in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P .A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998) mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

Conseguentemente, la domanda della ricorrente volta a ottenere, con il ricorso avverso la cartella, la rettifica a suo favore della dichiarazione erroneamente presentata (risultando dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa del tutto incontestato tra le partì e per il giudice l’esistenza dell’errore dedotto) risulta tempestiva in quanto proposta in sede giurisdizionale di fronte alla formulazione della pretesa fondata sulla dichiarazione erronea.

In tal senso si è infatti già espressa questa Corte (Cass . Sez. 5, Sentenza n. 5728 del 09/03/2018), stabilendo che il contribuente che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti.

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