Home Società e imprese Finanziamento soci Finanziamento soci: l’imposta di registro si applica anche alle mere disposizioni enunciate

Finanziamento soci: l’imposta di registro si applica anche alle mere disposizioni enunciate

In un mio precedente intervento:

https://www.studiorussogiuseppe.it/ilfinanziamento-dei-soci/

vi avevo parlato del finanziamento soci ed in questo successivo

https://www.studiorussogiuseppe.it/documentazione-per-finanziamento-soci/

vi avevo consigliato la corretta prassi,  nei rapporti tra società e soci, in occasione della concessione di un finanziamento da parte di questi ultimi in favore della società partecipata, al fine di scongiurare l’applicazione dell’imposta di registro.

Ma di recente la suprema Corte

Ord. Sez. 6 Num. 32516 Anno 2019
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO
Data pubblicazione: 12/12/2019

ha stabilito che la mera enunciazione del “finanziamento soci” nell’ambito di un verbale di assemblea societaria comporterebbe l’applicazione dell’imposta di registro.

Nel caso di specie la società aveva provveduto al ripianamento delle perdite del capitale sociale e alla sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società enunciandolo nel verbale di assemblea. Di qui l’applicazione dell’imposta di registro.

Questa la motivazione della Cassazione:

in tema di imposta di registro, l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse partì intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo (Cass. 30 giugno 2010, n. 15585; analogamente Cass. 30 ottobre 2015, n. 22243)”.

Alla luce di questa ordinanza consiglio prudenzialmente di non dare luogo a ripianamento di perdite mediante rinuncia alla restituzione del finanziamento soci, quanto meno in ambito assembleare, ma qualora lo statuto societario lo consenta, di farlo mediante scambio di corrispondenza tra i soci.

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