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Scadenze fiscali al 21 Agosto e invio dichiarazioni al 31 Ottobre

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Slitta al 21 agosto il pagamento dei tributi annuali (Irap, Iva e contributi) per imprese e professionisti. E’ in arrivo anche un rinvio, al 31 ottobre, per la presentazione del 770/2017 delle dichiarazioni dei redditi e Irap.

Mef Comunicato 131

Proroga al 20 agosto anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo. In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi. Con un altro DPCM, in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.
Roma, 26 luglio 2017

Mef Comunicato 132

Casero annuncia un tavolo tecnico con i commercialisti sulle tematiche della categoria

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero, anche a seguito delle problematiche emerse in questi giorni e per rendere più agevole il lavoro dei professionisti che assistono imprese e contribuenti, ritiene utile istituire un tavolo tecnico permanente relativo alle tematiche della professione del commercialista e ai rapporti con il sistema fiscale italiano. Con questa iniziativa il Vice Ministro dà attuazione ad un impegno che aveva preso con la categoria.

“Il tavolo – ha spiegato Casero – che partirà con l’individuazione delle azioni che si rendono necessarie per l’attuazione dello Statuto del Contribuente, dovrà affrontare nello specifico i problemi che frenano in concreto una marcata semplificazione del sistema fiscale italiano e una più lineare attività lavorativa del commercialista”.
Roma, 26 luglio 2017
Ore, 19.25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2017 

Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali. (17A05386) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, che  all'articolo
7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed  i  versamenti
previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da
articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese
le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle
medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini
scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo;
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
16 gennaio 2017, pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle
entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con  le
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016;
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per
il periodo d'imposta 2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati
  alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni  o
  altri elementi
  1. E' disposta la proroga dei seguenti termini:
    a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
1998,  n.  322,  relativa  all'anno  2016,  e'  presentata   in   via
telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;
    b) le dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
imposta regionale sulle attivita' produttive  dei  soggetti  indicati
nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate
dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti
di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio
2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate
entro il 31 ottobre 2017.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2017
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri
                                              Boschi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
                Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636

 

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