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Rimborso chilometrico e compensi erogati agli sportivi dilettanti

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 38/E, con cui vengono fornite precisazioni in merito al corretto trattamento delle indennità chilometriche corrisposte a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica.

Indennità, rimborsi e premi

Secondo quanto recita il 1° comma dell’art. 67, lettera m) del TUIR: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”, rappresentano per il percipiente “redditi diversi”.

Quando non concorrono a formare il reddito?

Il 2° comma dell’art. 69 del TUIR, dispone poi che tali indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi non concorrono a formare il reddito complessivo (del percipiente) per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, ad euro 7.500,00.

Dichiarazione dei redditi

Questo significa che, nel caso in cui, lo sportivo dilettate nel corso del periodo d’imposta, abbia percepito, indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi, per un importo complessivo pari o inferiore ad euro 7.500,00, questi non deve riportarli nella propria dichiarazione dei redditi.

Reddito tra i 7.501 e 28.158,28

Qualora invece l’importo complessivo percepito, sia compreso tra 7.501 e 28.158,28 euro, su di esso l’associazione o la società opererà una ritenuta a titolo d’imposta pari al 23%, e non andranno riportati in dichiarazione qualora sia l’unico reddito percepito dallo sportivo dilettante.

Oneri detraibili/deducibili

Tuttavia, qualora lo sportivo abbia degli oneri detraibili/deducibili da far valere, potrebbe comunque decidere di presentare la dichiarazione dei redditi in modo da recuperare tutta o parte dell’imposta trattenuta dalla società/associazione sportiva.

Redditi superiori ad Euro 28.158,28

Andranno invece riportati, in dichiarazione dei redditi, qualora lo sportivo dilettante possieda anche altri redditi, oppure qualora l’importo complessivo che percepisce (indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi), sia superiore ad euro 28.158,28.

Rimborsi spesa documentati

Ai sensi dell’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 69 del TUIR: “Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
Non essendoci alcuna precisazione, ne deriva dunque, che i suddetti rimborsi spese non concorrono a formare il reddito dello sportivo dilettante percipiente, indipendentemente dal limite dei 7.500 euro e non vanno riportate in dichiarazione dei redditi.

Rimborsi spesa nell’ambito comunale

Se si tratta di rimborsi spese, per attività sportiva eseguita all’interno del territorio comunale, queste anche se documentate, vanno considerate insieme alle indennità, premi e compensi e concorrono a formare il reddito dello sportivo dilettante solo oltre la soglia dei 7.500 euro.

Indennità chilometriche

Le indennità chilometriche documentate , in base all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 69 del TUIR, non concorrono a formare il reddito dell’atleta se le relative spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Per essere “documentate” devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Inoltre precisa che per “territorio comunale” debba intendersi quello dove l’atleta dilettante risiede o ha la dimora abituale , indipendentemente dalla sede della società o associazione che eroga l’indennità.

Certificazione dei compensi, dei rimborsi e dei premi erogati

Tutti i compensi, rimborsi e/o premi erogati devono essere certificati, indipendentemente dal tipo di tassazione cui sono soggetti: le ASD devono rilasciare, ai soggetti percipienti, una certificazione (in forma libera) dei compensi corrisposti. Detta certificazione deve riportare tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta (cioè anche quelle inferiori a € 7.500,00).

Compilazione del modello 770

Le ASD dovranno poi compilare il Modello 770 e inviarlo all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo, direttamente per via telematica o avvalendosi della consulenza di un intermediario abilitato quali consulenti del lavoro, commercialisti ed altri; nella dichiarazione fiscale va riportato, per ciascun percipiente, l’ammontare delle somme erogate con l’indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate.

Autocertificazione somme percepite

Inoltre, al fine di applicare la ritenuta corretta, le ASD devono farsi rilasciare dal percipiente un’autocertificazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme percepite per prestazioni sportive dilettantistiche, anche quelle eventualmente incassate da altre ASD: infatti, il superamento del tetto di € 7.500 è relativo alla somma complessiva dei singoli compensi percepiti dallo sportivo dilettante e non ai singoli compensi erogati.

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