L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.
Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.
La disciplina della rateazione richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In base alle direttive emanate da Equitalia, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accertamento “esecutivo” può:
- chiedere una dilazione “ordinaria”, semplicemente presentando la domanda, fino a 72 rate mensili, per gli importi fino a 50.000,00 euro;
- chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72 rate mensili, dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria (ad esempio esibendo la certificazione ISEE per le persone fisiche, o determinati documenti contabili per le società, come i bilanci), per gli importi superiori a 50.000,00 euro;
- chiedere una dilazione “straordinaria”, fino a 120 rate mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.
L’art. 11-bis del DL 66/2014, così come modificato dal DL 192/2014 conv. L. 11/2015, ha introdotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 31.12.2014, erano decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31.7.2015. Di fatto, vengono riaperti i termini per la riammissione alla dilazione dei ruoli, che, nella versione originaria della norma, riguardava i contribuenti decaduti entro il 22.6.2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), che avevano presentato domanda entro il 31.7.2014.
Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.
2 decadenza dalla dilazione
Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73 così come modificato dal DL 69/2013, il debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di omesso pagamento di due rate consecutive del piano.
Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del DPR 602/73 antecedente alle modifiche apportate dal DL 16/2012 (entrate in vigore il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata con il mancato versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.
L’effetto della decadenza consiste:
- nell’intera riscuotibilità del debito, con eventuale adozione di misure cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) e avvio delle attività espropriative;
- nell’impossibilità di accedere nuovamente alla dilazione.
I contribuenti che, alla data del 31.12.2014, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli possono ora essere riammessi al beneficio grazie alle novità introdotte dall’art. 11-bis del DL 66/2014, come modificato dal DL 192/2014.
L’Amministrazione finanziaria, nella risposta all’interrogazione parlamentare 19.3.2015 n. 5-05026, ha specificato che la riammissione alla dilazione può riguardare pure la decadenza dalla dilazione concessa ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 nella sua formulazione originaria (il riferimento è alla prima riammissione alla dilazione, che riguardava, come detto, i contribuenti decaduti entro il 22.6.2013, che avevano presentato domanda entro il 31.7.2014, per la quale, al pari della riammissione in commento, la decadenza si verificava con il mancato pagamento di due rate).
3 presentazione della domanda
Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 31.7.2015, indicando il numero di rate.
I moduli sono reperibili gratuitamente sul sito Internet di Equitalia.
Occorre attestare di non aver presentato domanda di concordato preventivo né una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della vigente legge fallimentare.
A prescindere dall’entità del debito da dilazionare, non occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.
In merito alle dilazioni “ordinarie”, invece, se il debito è di importo sino a 50.000,00 euro, gli uffici di Equitalia concedono la dilazione senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria, mentre per i debiti di importo superiore occorre, come evidenziato, produrre idonea documentazione.
Come di consueto, la domanda può essere presentata mediante consegna presso gli uffici di Equitalia oppure con il servizio postale. In quest’ultima eventualità, ai fini del rispetto, per prudenza, del termine, è bene prendere come riferimento la data di ricezione del plico ad opera dell’Agente della Riscossione.
4 piano di dilazione
Il piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 si differenzia, sotto alcuni aspetti, dalla comune dilazione dei ruoli.
Infatti, il nuovo piano di dilazione potrà essere concesso per un massimo di 72 rate mensili, escludendo con ciò la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili.
Una volta accordato, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, non con il mancato pagamento di otto rate ma di due rate, anche non consecutive.
Nella modulistica approvata da Equitalia non è menzionata la possibilità di chiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante.
Una volta concessa la dilazione, Equitalia, come prevede l’art. 19 del DPR 602/73, non può più iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore (art. 77 del DPR 602/73), e lo stesso dovrebbe valere per il c.d. “fermo delle auto” (art. 86 del DPR 602/73), nonostante ciò non sia previsto espressamente.
Invece, ove Equitalia, in precedenza, avesse già iscritto l’ipoteca, la misura cautelare manterrebbe i suoi effetti sino al pagamento dell’ultima rata del nuovo piano di dilazione.
L’art. 11-bis del DL 66/2014 stabilisce espressamente che, una volta presentata la richiesta di riammissione alla dilazione, non possono essere avviate nuove iniziative esecutive.
Non vi sono quindi preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare).
In tal caso, la concessione della dilazione blocca la procedura esecutiva.
5 Crediti verso Pubbliche amministrazioni
Un discorso particolare va fatto per i debitori oggetto di segnalazioni ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73.
L’art. 48-bis del DPR 602/73, infatti, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, devono richiedere ad Equitalia, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000,00 euro. In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza a Equitalia, che procederà al pignoramento presso terzi (quindi presso la Pubblica Amministrazione, terzo debitore del contribuente moroso) delle somme.
Per effetto delle modifiche operate dal DL 192/2014, l’art. 11-bis del DL 66/2014 prevede che se la domanda di dilazione avviene dopo la presentazione di una richiesta effettuata ai sensi del suddetto art. 48-bis, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
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