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Reverse Charge in edilizia lettera a) e lettera a-ter)

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L’applicazione del reverse charge per le prestazioni effettuate nel settore edile, sta diventando fonte di incertezza per la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:

– la lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;

– la lettera a-ter) del medesimo articolo di legge, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.


Sussistono, pertanto, due fattispecie, nell’ambito dell’edilizia, per le quali il campo di applicazione delle due discipline viene a sovrapporsi.

lettera a-ter)

La disciplina di cui alla lettera a-ter) è applicabile alle sole prestazioni di “pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento” riferite ad “edifici” (sono esclusi pertanto i terreni). Non contempla limitazioni specifiche, riguardando le prestazioni rese da parte e nei confronti di qualsiasi soggetto passivo (non operano le limitazioni previste dalla lettara a) come ad esempio tabella Ateco, ecc.) di conseguenza il reverse charge si applica a tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti del contraente generale ovvero dei committenti che non operano nel settore edile. Devono invece ritenersi escluse le prestazioni di servizi riconducibili ad altre tipologie di contratti, quali quelli di trasporto o di prestazione d’opera intellettuale.


Lettera a) 

Rispetto alla disciplina di cui alla lettera a-ter la fattispecie di cui alla lettera a) è difatti circoscritta alle sole prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore (o di un altro subappaltatore). Di fatto, il requisito posto dalla disposizione di cui all’art. 17 comma 6 lettera a) viene ad assumere connotati oggettivi, limitando l’applicazione del meccanismo speciale di assolvimento dell’IVA ai soli rapporti di subappalto. Deve farsi inoltre riferimento ai codici contenuti nella sezione F “costruzioni” della Tabella ATECO 2007 (intesi, questa volta, in senso soggettivo).

Resta fermo che, come chiarito nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015, per entrambe le fattispecie (sia per la lettera a) che per la lettera a-ter) il reverse charge si applica alle sole prestazioni di servizi, essendo escluse, tra l’altro, le cessioni di beni con posa in opera

Per approfondimenti sul reverse charge

 

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