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Nuovo super bonus Garanzia Giovani per la trasformazione dei tirocini

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Con la circolare n. 89/2016, pubblicata il 24 maggio 2016, l’INPS interviene sull’incentivo per l’assunzione dei giovani coinvolti in un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”.


L’incentivo viene riconosciuto alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio entro quest’anno.

Possono beneficiarne i datori di lavoro privati che assumano giovani che all’inizio del tirocinio siano in possesso del requisito di NEET (ossia, coloro che non studiano, non lavorano, né sono coinvolti in un percorso di formazione). L’incentivo spetta in generale per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante. Sono pertanto escluse le altre tipologie di apprendistato nonché il lavoro domestico, quello intermittente e accessorio.

Per poter beneficiare dell’incentivo, è comunque necessario – oltre al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31 del DLgs. 150/2015 – che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi contributivi, osservi le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e rispetti gli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda la misura del bonus, nella circ. n. 89/2016 si ricorda che l’importo varia in relazione alla classe di profilazione (indicante il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al momento dell’iscrizione al Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”. In pratica, si parte dai 3.000 euro della classe “bassa” fino ai 12.000 euro per la classe di profilazione “molto alta”.

classi di profilazione

L’incentivo è fruibile – mediante conguaglio contributivo – in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, la cifra è proporzionata alla durata effettiva dello stesso mentre, in caso di part time, gli importi sono proporzionalmente ridotti in relazione all’orario parziale svolto.

Invece, per quanto riguarda la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, si ricorda che il super bonus può essere legittimamente fruito anche oltre i limiti del regime “de minimis” ex Regolamento Ue 1407/2013, purché si verifichino determinate condizioni che, ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

In sintesi, per i giovani tra i 16 e i 24 anni è sufficiente il solo incremento occupazionale netto, mentre se il giovane ha un’età compresa tra i 25 e i 29 anni è ulteriormente necessario che sussista almeno una delle seguenti condizioni:

  • non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale oppure, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% l’analoga disparità media rilevata in tutti i settori economici dello Stato.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il datore di lavoro può inoltrare l’apposita istanza preliminare di ammissione all’incentivo, utilizzando un modulo on line dal sito www.inps.it.

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