E’ stato approvato dalla Camera un emendamento al Ddl di stabilità 2016, che ha introdotto, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
In relazione alle dimensioni aziendali l’agevolazione è pari al:
- 20% per le piccole imprese,
- 15% per le medie imprese,
- 10% per le grandi imprese.
Il credito d’imposta è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento Ue n. 651/2014) e, in particolare all'(art. 14)1 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficolta finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Quanto all’ambito oggettivo, danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
E’ stato previsto un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
- 5 milioni per le medie imprese e
- 15 milioni per le grandi imprese.
Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità è stata prevista l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di richiesta del credito, da effettuare con “comunicazione” da parte dei soggetti interessati.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.
Il credito verrà ridotto nei seguenti casi:
- se i beni non entrano in funzione entro 2 anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo;
- se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di 5 anni dal loro acquisto.
Per i beni acquisiti in leasing, la disposizione prevede espressamente che l’agevolazione permane anche nel caso in cui non venga esercitato il riscatto. Al riguardo, si segnala tuttavia che l’art. 14, comma 6, lett. b) del Regolamento Ue n. 651/2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l’attivo alla sua scadenza.
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.
1 (Art.14)
1. |
Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. |
2. |
Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite. |
3. |
Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. |
4. |
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra i due. |
5. |
Una volta completato, l’investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo. |
6. |
Tranne per le PMI o per l’acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l’attivo alla sua scadenza.
Nel caso dell’acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, punto 49, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l’acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all’acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. L’acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale. |
7. |
Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori. |
8. |
Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; e
d) figurano all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d’investimento ammissibili per l’investimento iniziale. |
9. |
Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:
a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e
c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI. |
10. |
Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:
a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell’aiuto; e
b) l’operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all’ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e
c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva. |
11. |
Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all’offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all’infrastruttura sovvenzionata. |
12. |
L’intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l’intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l’aiuto è concesso nella zona interessata. Se l’intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l’intensità massima di aiuto non supera l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l’importo dell’aiuto non supera l’importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all’articolo 2, punto 20. |
13. |
Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d’investimento unico è un grande progetto di investimento, l’importo totale di aiuto che riceve non supera l’importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento. |
14. |
Il beneficiario dell’aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un’intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. |
15. |
Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013, l’intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l’investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l’investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l’intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l’importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l’investimento iniziale riguarda una nuova attività economica. |
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