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Necessaria la dichiarazione ICI se varia il valore dell’area fabbricabile

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Entro (oggi) lunedì 18 dicembre (poiché il 16 dicembre cade di sabato), i contribuenti (persone fisiche private, artigiani, commercianti, società) dovranno effettuare il versamento della seconda rata (50%), a titolo di saldo con eventuale conguaglio, dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2017.

Immobili esclusi

Le obbligazioni tributarie locali in questione dovranno assolte per tutti i beni immobili (terreni e fabbricati) che non rientrano nel regime di totale esclusione o esenzione.

Ci riferiamo, ad esempio, alle abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e ai fabbricati rurali strumentali che sono esclusi dal pagamento dell’IMU e ai terreni agricoli che sono completamente esclusi – da chiunque posseduti, quindi anche da soggetti diversi dai coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola (INPS) – dal pagamento della TASI.

La dichiarazione IMU/TASI

Per espressa previsione normativa (comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e dei commi 684 e 685 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, della legge di stabilità 2014), rispettivamente per l’IMU e la TASI, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione delle imposte, utilizzando l’apposito modello ministeriale.

Ne discende, come regola generale, che i versamenti effettuati nel corso dell’annualità 2017 (acconti e saldi) devono riflettersi nella dichiarazione IMU/TASI 2017, da presentare entro il 30 giugno 2018, oppure, in assenza di variazioni soggettive od oggettive, nell’ultima dichiarazione presentata negli anni precedenti al 2018.

Effetti della dichiarazione IMU/TASI

La dichiarazione IMU/TASI ha effetto anche per gli anni successivi (c.d. ultrattività della dichiarazione), sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta (per tutte, Cass. n. 567/2017).

Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU/TASI

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, dopo le modifiche introdotte nella disciplina dell’ICI dall’art. 37, comma 53, del DL n. 223/2006 (convertito dalla L. n. 248/2006), l’obbligo di presentare la dichiarazione è rimasto in capo ai titolari di aree fabbricabili.

Perché questo obbligo?

La precisazione è contenuta nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU 2012, approvate con DM 30 ottobre 2012, in quanto nonostante che il comune sia in possesso dei dati catastali, il valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente sulla base del valore venale in comune commercio e tale dato non è indicato nell’atto cui è applicabile la procedura telematica; ne discende che devono essere dichiarate anche tutte le successive variazioni del valore (fra le ultime, Cass. n. 17810/2017).


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