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Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

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L’art. 1 del decreto crescita ha previsto una maggiorazione del 30 per cento delle quote di ammortamento, a fronte di investimenti effettuati dal primo aprile 2019 al 30 giugno 2020 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione)  in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione di veicoli e altri mezzi di trasporto.

Art. 1 – Decreto Crescita

Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  dal  1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del
costo non si applica  sulla  parte  di  investimenti  complessivi  ((
eccedente  ))  il  limite  di  2,5  milioni  di  euro.  Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

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