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L'esenzione Imu si applica anche per le società agricole Iap

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I benefici in materia di Imu previsti per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) si applicano anche alle società agricole in possesso dei tali requisiti.

Questo il principio affermato dalla

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 28062 Anno 2018
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 02/11/2018

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001 e del D.Lgs. n. 99 del 2004, [che] hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (art. 2135 c. c.) d’imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, (L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, quale sostituito del citato D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, che “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola” e, nel caso di società di persone (lett. a) “qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale“; disposizione ora facente parte del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, a seguito della disposta abrogazione della L n. 153 del 1975, art. 12, nell’art. 1 del decreto da ultimo citato, che reca la nuova definizione dell’imprenditore agricolo professionale come “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro“. 

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