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Le start-up innovative: modifiche all’istituto

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Con l’articolo 4 del DL n. 3 del 24.01.2015, il legislatore ha introdotto il nuovo istituto delle PMI innovative che riconosce, alle società di capitali di piccole o medie dimensioni, alcune delle agevolazioni previste dal nostro ordinamento a favore delle Start-Up innovative.

In occasione dell’istituzione di tale regime (che, si sottolinea, si va ad aggiungere e non a sostituire a quello delle Start-Up innovative) il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di Start-Up, prevedendo la concessione di nuove agevolazioni ed ampliandone l’ambito di applicazione.

Tra le novità in materia di Start-Up innovative ricordiamo:

  1. la possibilità di includere nell’ambito di applicazione anche le società residenti in uno stato membro UE a condizione con sede produttiva o filiale in Italia;
  2. il prolungamento del regime da 48 a 60 mesi.

Le agevolazioni consistono in una detrazione d’imposta (19% dell’investimento in capitale – 25% nell’ipotesi di start up a vocazione sociale o di start up in ambito energetico) per le persone fisiche, oppure una deduzione dal reddito d’impresa per i soggetti IRES (20% dell’investimento –  aumentata al 27% nell’ipotesi di start up a vocazione sociale o di start up in ambito energetico).

REQUISITI START-UP

  • Costituzione in forma societaria, anche cooperativa.
  • Deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di quarantotto mesi (Secondo le originarie previsioni).
  • Deve avere la propria sede principale in Italia (Secondo le originarie previsioni).
  • A partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non dev’essere superiore a 5 milioni di euro. Non distribuisce e non ha distribuito, utili.
  • Oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
  • Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda.

REQUISITI ALTERNATIVI

Per poter rientrare nel regime, inoltre, la società deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Le spese in ricerca e sviluppo devono essere superiori al 15 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della Startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
  2. Deve impiegare, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati. (in alternativa) Deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.
  3. La società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa (in alternativa) La società deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FISCALE

Relativamente alle agevolazioni collegate al regime delle Start-Up, dal punto di vista fiscale gli investimenti vengono agevolati attraverso il riconoscimento di una detrazione dall’imposta o di una deduzione dal reddito, a seconda che l’investitore sia una persona fisica o giuridica. Le agevolazioni devono essere riportate nel modello UNICO.

Per la remunerazione dei lavoratori o dei prestatori di servizi viene riconosciuta la possibilità di detassare completamente le somme erogate sotto forma di strumenti partecipativi.

Possibilità di compensare il credito iva fino ad Euro 50.000,00 senza visto di conformità.

ATTO SENZA IL NOTAIO

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 comma 10 bis del DL n. 3/2015 coloro che sono interessati ad aprire una Start-Up innovativa o un incubatore certificato potranno effettuare tale operazione senza alcuna necessità di rivolgersi ad un notaio. Viene, infatti, prevista la possibilità (non ancora attuabile) di costituire una società con firma elettronica attraverso un atto tipizzato senza firma del notaio.

CROWDFUNDING

Si deve segnalare, inoltre, una rilevante modifica in materia di “crowdfunding”, ovvero la raccolta di capitali tramite portali online. Mentre le previgenti disposizioni, contenute nel DL n. 179/2012, prevedevano l’applicazione dell’istituto con esclusivo riferimento alle Start-Up innovative, tale strumento viene ampliato alle seguenti categorie di soggetti:

 PMI innovative;
 OICR;
 Altre società che investono prevalentemente in Start-Up innovative.

Come noto, il crowdfunding consiste in un sistema di intermediazione utilizzato nella raccolta dei fondi per la realizzazione di progetti aventi natura e fini differenti. In buona sostanza, questo consiste nell’utilizzo, da parte del soggetto che intende sviluppare una data iniziativa, di una piattaforma online di crowdfunding, di modo che venga sviluppata la rete per mettersi in contatto con i possibili investitori. Questa modalità di reperimento dei capitali è tra quelle che il legislatore ha deciso di mettere a disposizione, originariamente, alle start up innovative che, del resto, non potendo essere quotate sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, potevano riscontrare difficoltà di reperimento del capitale. Tale forma di raccolta dei capitali assume differenti forme, in funzione del ritorno atteso.

CROWDFUNDING - studiorussogiuseppe.it

TRASFERIMENTO QUOTE

Una novità si ha anche in riferimento alla cessione delle quote o al loro trasferimento. Con il nuovo intervento del legislatore, viene delineato un regime di trasferimento simile (per certi aspetti) a quello previsto dai mercati regolamentati, che regola la possibilità di beneficiare dell’intervento di intermediari finanziari per il trasferimento delle quote sottoscritte tramite portali online.

Secondo quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 4 DL n. 3/2015 per la sottoscrizione o l’acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di SRL:

  1. la sottoscrizione o l’acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l’acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta tramite i portali online;
  2. successivamente all’acquisto ed entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo;
  3. la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.

Le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l’adesione all’offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

  • effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti;
  • rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell’acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote;
  • consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote;
  • accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.

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