Con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ci appresta ad omaggiare i clienti, i fornitori e i dipendenti, con un dono e/o una cena.
Per un corretto trattamento contabile e fiscale di questi costi, si suggerisce questa breve lettura.
Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento e sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
- all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni”
Spese di valore unitario non superiore ad euro 50
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario (comprensivo di iva) non superiore a euro 50.
Inerenza
Il requisito dell’inerenza si intende soddisfatto qualora le spese siano:
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Congruità delle spese
La congruità delle spese viene soddisfatta dal rapporto tra:
- il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).
Indeducibilità
Superato il limite di deducibilità sopra stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Iva
Ai fini Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che:
“Non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.”