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Lavoro intermittente in assenza dei dispositivi di sicurezza il rapporto si converte in ordinario

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INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con lettera circolare n. 49 del 15 Marzo 2018 ha precisato che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015, in particolare, in assenza della valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in ordinario rapporto di lavoro subordinato.

La contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro

La Corte di Cassazione ha più volte espresso il principio in base al quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 cod. civ. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.

Protezione di lavoratori

Tale principio è finalizzato alla protezione di lavoratori che hanno minore familiarità con l’ambiente di lavoro, a causa della stipula di contratti “atipici” che non implicano uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

La sanzione della nullità

Inoltre, la Corte Costituzionale ha chiarito, in riferimento alla fattispecie del contratto a tempo parziale, come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto.

Assenza della valutazione del rischio

L’assenza della valutazione del rischio costituisce un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., senza che possa aver alcun rilievo la mancanza di una norma “sanzionatoria” espressa.

Conclusioni

Pertanto, l’Ispettorato del Lavoro conclude che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tuttavia, i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione.

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