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NASpI – 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo

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Con il messaggio 11 luglio 2017, n. 2875, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine al requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ed al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini NASpI.

Periodi di Malattia

L’Istituto chiarisce che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro, anche nei casi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia “totalmente integrata” da quest’ultimo, producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.

La NASpI si configura quale ulteriore strumento di sostegno al reddito che, con decorrenza 1° maggio 2015, assicura un trattamento a favore di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Alla nuova Assicurazione si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

Destinatari della NASpI

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Essi devono aver perso involontariamente la propria occupazione e presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Quadriennio e giornate di lavoro

L’Istituto aveva già chiarito, in precedenza, che:

  • ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
  • ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare “neutri” e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Inoltre, è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano, se si verificano o siano in corso nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate.

L’Inps puntualizza, infine, che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi “neutri” includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia “totalmente integrata” da quest’ultimo.

Pertanto, anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

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