Home Lavoro e Previdenza Contributi Inps Contributi INPS 2015 per artigiani e commercianti

Contributi INPS 2015 per artigiani e commercianti

842
0

Con la Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l’INPS ha reso noto le aliquote contributive, il reddito minimale ed il massimale per l’anno 2015, necessari per il calcolo dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti. Così come previsto dal legislatore, rispetto al 2014 c’è stato un aumento delle aliquote contributive nella misura di 0,45 punti percentuali ed il reddito minimale è stato aumentato ad euro 15.548,00. Sono state confermate le agevolazioni per alcune categorie di soggetti. I contributi sono versati secondo un meccanismo che prevede il versamento della c.d. quota fissa (versata indipendentemente dal livello di reddito dichiarato dal contribuente) ed il versamento di un eventuale saldo ed acconto.

Premesso che l’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, disponeva che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS subivano un incremento di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento, ne consegue che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono più elevate rispetto al periodo 2014. Tuttavia, continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevedono una riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Così come, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 2332.

Per l’anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00. Dunque, il reddito minimale da prendere in considerazione è lo stesso sia per l’artigiano che per il commerciante.

L’aliquota contributiva per l’anno 2015 per gli Artigiani è stata fissata nella misura del: 22,65% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni; 19,65% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Di conseguenza, il c.d. contributo minimo (dovuto sul reddito minimale) dovuto dagli artigiani per l’anno 2015 sarà pari a 3.529,06 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni e 3.062,62 euro per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni;

L’aliquota contributiva per l’anno 2015 per i Commercianti è stata fissata nella misura del 22,74% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni e del 19,74% per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Di conseguenza, il c.d. contributo minimo (dovuto sul reddito minimale) dovuto dai commercianti per l’anno 2015 sarà pari ad 3.543,05 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni ed a 3.076,61 euro per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni;

Gli artigiani e i commercianti iscritti alla gestione IVS, oltre alla quota minima, devono versare anche una quota contributiva sulla parte di reddito che eventualmente eccede il “minimale” (15.548,00). Infatti, come chiarisce anche la Circolare INPS n. 26 del 4 febbraio 2015, Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per lo stesso anno 2015, all’importo di € 46.123,00. Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui è previsto l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. La parte di contributo dovuto eccedente il minimale è detto anche contributo “a conguaglio” o “a saldo”.

Qualora sia dovuta anche la quota a saldo (quota sul reddito eccedente il minimale), il contribuente dovrà versare anche un acconto per l’anno in corso che sarà calcolato applicando alla quota di reddito eccedente il minimale l’aliquota contributiva prevista per lo stesso anno per cui è versato l’acconto.

Il contributo minimo (calcolato sul reddito minimale) è dovuto in quattro rate trimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze per il 2015: 18 maggio; 20 agosto; 16 novembre; 16 febbraio 2016.

L’eventuale quota contributiva dovuta sul reddito eccedente il minimale e l’eventuale acconto saranno versati nei termini previsti per il versamento delle imposte sul reddito. Quindi: 16/06/2015 (o 16/07 con maggiorazione dello 0,40%) per il versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015 (pari al 50% del totale acconto dovuto); 30/11/2015 per il versamento del secondo acconto 2015 (pari al restante 50% del totale acconto dovuto). Come per le imposte sul reddito, è possibile rateizzare il saldo ed il primo acconto e non il secondo acconto.

Schema di riepilogo

Rispondi