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La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

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Una delle più rilevanti novità contenute nel collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2018 (Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017) è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, istituto introdotto lo scorso anno dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Cos’è la rottamazione

La rottamazione è una sanatoria delle cartelle esattoriali, degli avvisi d’accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, concessa dallo Stato ai contribuenti, e consiste nella facoltà di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ottenendo lo sconto delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

La nuova rottamazione

Possono aderire alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle, i contribuenti con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, a eccezione dei debiti:

  • non definibili in base alla legge (ex art.6 comma 10 DL 193/2016);
  • interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge.

Chi può aderire alla rottamazione?

Possono aderire all’istituto tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, società ecc) che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non rientranti nelle casistiche preclusive fissate dalla legge.

Cosa posso rottamare?

Possono formare oggetto di definizione tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Si tratta, quindi, di tutti i carichi affidati agli enti che si occupano delle attività di riscossione, ivi compresi i contributi INPS e INAIL.

Dilazioni in corso

Nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al 24/10/2016 con rate in scadenza nel 2016 e non saldate contrariamente a quanto accadeva nella precedente rottamazione, il contribuente può comunque esercitare la facoltà di definizione prevista dall’art. 1 del DL 148/2017.

Pertanto, il mancato pagamento delle rate pregresse delle eventuali dilazioni in corso non costituisce causa ostativa ai fini della domanda di definizione.

In questo caso, tuttavia, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata.

 
30 giugno 2018
L’agente della riscossione comunica al contribuente l’importo delle rate pregresse non pagate al 31/12/16
31 luglio 2018 il contribuente deve pagare l’importo delle rate scadute e non pagate al 31/12/16
 
30 settembre 2018
Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini della rottamazione

Come presentare la domanda?

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va presentata utilizzando un apposito modello (denominato “Modello DA-2000/17” – “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”), entro e non oltre il 15.5.2018 (attenzione: il termine è decadenziale)

Tale dichiarazione può essere presentata:
– attraverso l’area “Fai D.A. te”, il form reso disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, che permette di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento);
– mediante posta elettronica certificata (pec), insieme alla copia del documento di identità, inviando la stessa alla casella pec della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA 2000/17 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
– consegnando il modulo DA-2000/17, scaricabile anche dal portale istituzionale, agli sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

A seguito della presentazione del Modello DA-2000/17 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al debitore l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2018 (per i carichi affidati alla riscossione nel 2017) o entro il 30 settembre 2018 (per quelli affidati dal 2000 al 2016).

In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della definizione inviandogli altresì i relativi bollettini di pagamento.

Gli importi da versare

Per le cartelle e gli avvisi riferiti a carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 il versamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione, a luglio 2018, oppure a rate fino ad un massimo di 5, alle seguenti scadenze:

  • luglio 2018 (20%);
  • settembre 2018 (20%);
  • ottobre 2018 (20%);
  • novembre 2018 (20%);
  • febbraio 2019 (20%).

Per quanto invece concerne le cartelle/avvisi riferiti a carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, a ottobre 2018, oppure a rate, fino ad un massimo di 3,alle seguenti scadenze:

  • ottobre 2018 (40%);
  • novembre 2018 (40%);
  • febbraio 2019 (20%).
Carichi 2000-2016 Carichi 2017
1°rata: ottobre 2018 1°rata: luglio 2018
2°rata: novembre 2018 2°rata: settembre 2018
3°rata: febbraio 2019 3°rata: ottobre 2018
  4°rata: novembre 2018
  5°rata: febbraio 2019

Gli effetti della rottamazione

A seguito della presentazione della domanda di definizione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della medesima.

Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza (art. 1, comma 9 del DL n.148/2017).

Tuttavia, se nella dilazione sono presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento.

L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art.6, comma 5 DL193/2016).

All’integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate invece si ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora ed in certe ipotesi, l’attenuazione o non punibilità in alcuni reati fiscali.

Mancato pagamento delle rate o ritardi

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La rottamazione bis per i riammessi

Il DL n.148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, prevede la riammissione alla rottamazione per tutti quei contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza al 31 dicembre 2016.

Appare doveroso precisare, infine, che la formulazione letterale del comma 2 induce a concludere che possano essere riammessi alla rottamazione solo quei contribuenti che avevano presentato la domanda di rottamazione e si erano visti notificare dall’agente della riscossione il diniego a causa della morosità nei pagamenti.

Tali contribuenti per essere ammessi alla nuova rottamazione dovranno:
1)    presentare, entro il 15 maggio 2018, apposita istanza all’agente della riscossione, utilizzando la modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
2)    pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016. All’uopo entro il 30 giugno 2018 Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica al contribuente l’ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016 da pagare per poter accedere alla nuova rottamazione. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
3)    in seguito il contribuente dovrà versare nel numero massimo di tre rate, scadenti nei mesi di ottobre e  novembre 2018 (l’80%) e febbraio 2019 (20%), le somme dovute ai fini della rottamazione.

L’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione implica il mancato perfezionamento della definizione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

15 maggio 2018 Presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione all’agente della riscossione
30 giugno 2018 L’agente della riscossione comunica al contribuente l’importo delle rate pregresse non pagate al 31/12/16
31 luglio 2018 Il contribuente deve pagare l’importo delle rate scadute e non pagate al 31/12/16
 
30 settembre 2018
Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini della rottamazione
31 ottobre 2018 Il contribuente deve pagare la prima rata della rottamazione
30 novembre 2018 Il contribuente deve pagare la seconda rata della rottamazione
28 febbraio 2019 Il contribuente deve pagare la terza rata della rottamazione

La rottamazione per gli enti territoriali

L’art.1 del DL 148/2017 al comma 11-quater ha previsto la possibilità per gli enti locali di aderire alla nuova edizione della rottamazione.

Il citato comma, in particolare, riapre la rottamazione anche con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni per gli atti notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione (di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La definizione agevolata per tali carichi però non è automatica: è infatti necessario un atto dell’ente locale o della regione che stabilisca, altresì, il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata e i termini per presentare l’istanza.

Gli enti territoriali pertanto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, dovranno stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni previste dall’art. 6 ter del decreto-legge n. 193/2016 ad esclusione del primo comma.

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