Home Fiscale e Tributario La nuova Ace per i soggetti Irpef

La nuova Ace per i soggetti Irpef

869
0

L’Ace (Aiuto alla Crescita Economica) è un’agevolazione volta a stimolare la capitalizzazione delle imprese, favorendo il ricorso al capitale proprio piuttosto che al capitale di terzi.


L’agevolazione consiste nella possibilità di sottrarre al reddito d’impresa il c.d. “rendimento nozionale”, ovvero un importo calcolato sulla variazione in aumento (incrementi meno decrementi) del capitale proprio, applicando particolari aliquote definite dal Legislatore, e differenti per ogni annualità.

Novità

L’art. 1, co. 549-553, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto l’introduzione di numerose novità in tema di Ace. 

Per i soggetti Irpef, è stato previsto l’adeguamento del metodo di computo dell’agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria in conformità a quanto stabilito per le società di capitali.
Si ricorda, inoltre, che il co. 553 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che l’acconto Ires per il periodo d’imposta 2017 dovrà essere determinato, con riferimento all’imposta del periodo precedente (2016), considerando quella che sarebbe stata l’imposta teorica per lo stesso periodo (2016) già applicando le previsioni introdotte dalla stessa Legge di Bilancio 2017.
In pratica in sede di determinazione degli acconti Ires 2017, bisogna ricalcolare l’imposta già riducendo la base Ace in funzione dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari.
Nessun obbligo di ricalcolo invece è previsto per gli acconti Irpef.

Nuove regole per i soggetti Irpef

Con decorrenza già dal periodo d’imposta 2016 sono state modificate le regole di determinazione dell’Ace per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.

In particolare si evidenzia che:
 l’art. 1, co. 550, L. 232/2016 prevede che, per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria, l’Ace si applichi con le stesse regole previste per le società di capitali;
 l’art. 1, co. 552, L. 232/2016 prevede che, in aggiunta a quanto previsto per le società di capitali, per i soggetti Irpef rileva “come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il Patrimonio netto al 31dicembre 2010”.

Calcolo dell’Ace

Per calcolare l’Ace dei soggetti Irpef bisogna procedere con la determinazione dei seguenti parametri:
 come dato di partenza per il calcolo degli incrementi, bisognerà calcolare la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010 che funzionerà come base Ace permanente (è ragionevole ritenere che, per chi ha iniziato l’attività dopo il 2010 l’intero patrimonio netto incrementale, dalla costituzione al 31.12.2015, possa essere rilevante ai fini del calcolo Ace);
 l’incremento patrimoniale generatosi a partire dall’1.1.2016 determinato con le stesse regole dei soggetti Ires che va aggiungersi al dato di stock (base Ace permanente).
Per il computo del primo parametro, ossia della base Ace permanente l’incremento non va determinato con riferimento alle singole operazioni che lo hanno formato (cosa che, invece, da sempre fanno i soggetti Ires), ma è sufficiente il differenziale algebrico.

Variazione del capitale proprio dal 2016

Non si registrano particolari novità per quanto riguarda la determinazione della variazione del capitale proprio a decorrere dal periodo d’imposta 2016 in poi.
Si applicano, infatti, i criteri disciplinati per le società di capitali, che non hanno subito particolari modifiche.
La variazione del capitale proprio è rappresentata, dalla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi.

La variazione “rappresenta una componente variabile che … tiene conto … esclusivamente degli incrementi e dei decrementi … del patrimonio netto rilevati nell’esercizio 2016 (e in quelli successivi)”.
Le riduzioni di capitale proprio rilevanti a decorrere dal 2016 incidono sulla differenza, positiva, dei patrimoni netti (2015 – 2010). Di fatto, quest’ultima “risulta assorbibile da futuri decrementi di base generati dal 2016”.
Vediamo di seguito un riassunto degli incrementi e dei decrementi e il relativo momento rilevante.

Passaggio dalla contabilità semplificata a ordinaria

L’art. 8 c. 6 DM 3.08.2017 dispone che nel caso in cui l’impresa abbia adottato la contabilità ordinaria solo in alcuni anni del quinquennio 2011-2015 ed acceda al regime di contabilità ordinaria dal 2016 in poi la variazione del capitale proprio va ridotta dell’eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto al momento dell’ingresso in contabilità ordinaria dal 2016 in poi e quello dell’ultimo esercizio in contabilità ordinaria nell’ambito del quinquennio.
La Relazione illustrativa al Decreto sintetizza le ulteriori situazioni che possono prospettarsi, come nel seguito:
 se il soggetto è sempre stato in contabilità semplificata e transita in contabilità ordinaria nel 2016 o in uno degli anni successivi da tale anno rileverà incrementi e decrementi secondo le regole previste per i soggetti Ires;
 se il soggetto è sempre stato in contabilità ordinaria i successivi periodi in contabilità semplificata rileveranno, nel periodo di rientro in contabilità ordinaria, solo se e nella misura in cui hanno ridotto il patrimonio netto, come diminuzione della base Ace.

Incremento patrimonio netto quinquennio 2010 – 2015

Come accennato, ai fini della determinazione della base ACE va considerata anche la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010.
Il D.M. 3.8.2017 disciplina le seguenti situazioni.

Limite del patrimonio netto

Il D.M. 3.8.2017 ribadisce che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, fatta eccezione per le riserve per acquisto di azioni proprie.

Si stabilisce che ai fini della determinazione del patrimonio netto, assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati.

Disposizioni antielusive

L’articolo 10 del D.M. 3.8.2017 contiene una serie di disposizioni di carattere antielusivo finalizzate a evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell’agevolazione.
In particolare, il legislatore ha ritenuto necessario modificare l’ambito di applicazione della disciplina antielusiva Ace anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello Statuto del contribuente (articolo 10-bis, legge 212/2000).
Innanzitutto, è stata individuata in maniera più dettagliata la nozione di gruppo rilevante e, per le persone fisiche, è stato inserito il riferimento alle partecipazioni possedute dai familiari.
La disposizione in esame, inoltre, individua alcune tipologie di operazioni, realizzate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera automaticamente un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo Ace.
In sintesi, l’immediata sterilizzazione dell’Ace opera in presenza di:

  • conferimenti in denaro;
  • acquisizione di partecipazioni e aziende;
  • incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Viene confermata l’irrilevanza dei conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

Clausola salvaguardia

Infine, sono previste clausole di salvaguardia finalizzate a evitare di penalizzare comportamenti non coerenti con alcune previsione del decreto, che, si ricorda, è stato adottato per adeguare la disciplina Ace a una serie di modifiche normative succedutesi nel corso dei primi anni di applicazione dell’agevolazione.
In sintesi:

  • si fanno salvi eventuali comportamenti adottati dai soggetti Ias adopter in modo non coerente (ovvero coerente) con le nuove disposizioni dettate dal decreto in esame, per i periodi d’imposta precedenti a quello dello loro entrata in vigore, i cui termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti prima di tale data (in altri termini, per i periodi d’imposta pregressi, a prescindere dal comportamento adottato dal contribuente, si rende definitiva la determinazione della base Ace, limitatamente agli effetti delle rilevazioni contabili delle fattispecie considerate dalla nuova disciplina);
  • con riferimento ai periodi d’imposta di vigenza della disciplina Ace e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione di capitale proprio relativa ai medesimi periodi d’imposta.

In tal modo, quindi, il legislatore ha previsto che le nuove disposizioni non incidono sulle modalità di determinazione della base Ace relativa ai periodi d’imposta precedenti la loro entrate in vigore.

Rispondi