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La Camera di Commercio di Cosenza mette un freno alle liquidazioni delle srl depositate dai Commercialisti

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Il titolo potrebbe sembrare provocatorio, ma di fatto non lo è, in quanto l’interpretazione normativa data dal conservatore della Camera di Commercio di Cosenza, rende di fatto ardua la liquidazione di una società di capitali da parte di un iscritto all’ordine dei Commercialisti.

Le cause di scioglimento di una società di Capitali

Ai sensi dell’art. 2484 del codice civile le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Cosa dice la CCIAA di Cosenza?

In base ad un documento elaborato da Unioncamere nazionale con il Consiglio nazionale del Notariato (14 maggio 2015), e adottato in maniera rigida dalla Camera di Commercio di Cosenza, l’iscrizione della  dichiarazione della causa di scioglimento deve rispettare le seguenti precise condizioni:

1. Decorso del termine (Art. 2484 n. 1 c.c.)

La causa e’ oggettiva e si verifica il giorno in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale.

2. Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilita’ di conseguirlo art. 2484 n. 2 c.c.

La norma fa riferimento alla previsione contenuta nell’oggetto sociale. 

L’amministratore deve pertanto accertare che il conseguimento o l’impossibilita’ di conseguirlo sia riferita a tutte le attività previste ed enumerate nell’oggetto sociale.

Appare evidente che la fattispecie si concretizza solo quando l’oggetto sia definito, specifico e non generico e qualora sussistano elementi certi che rendono impossibile il suo conseguimento.

L’impossibilita’ non può consistere nella sopravvenuta antieconomicità dell’impresa.

Il punto prevede poi “salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”.

L’assemblea va convocata per deliberare le “opportune modifiche statutarie” e va assunta ai sensi dell’art. 2436 c.c..

Se l’assemblea vada deserta o non deliberi nulla, l’amministratore puo’ procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento.

3. Impossibilita’ di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea art. 2484 n. 3 c.c.

Per operare come cause di scioglimento di una società di capitali, deve presentarsi come situazioni patologica dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tale da non consentire l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale.

4. Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale art. 2484 n. 4 c.c.

In tal caso l’accertamento della causa di scioglimento non può che essere preceduto dalla convocazione dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo o per deliberare la trasformazione della società.

Solo se l’assemblea vada deserta o non deliberi nulla, l’amministratore potrà procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento.

5. Verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 c.c., art 2484 n. 5 c.c. 

In tal caso, come nell’ipotesi dell’art. 2484 n. 4, c.c. se il recesso di uno o più soci ha per conseguenza la riduzione del capitale, obbliga il ricorso alla modificazione statutaria.

6. Delibera dell’assemblea

Sul punto non è stata fornita alcuna indicazione.

7. Altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto” art. 2484 n. 7 c.c.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, devono determinare la competenza a deciderle o accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari.

Considerazioni sul documento elaborato da Unioncamere.

Dalla lettura del documento elaborato da Unioncamere, salvo lo scioglimento per il decorso del termine, risultano di difficile applicazione i commi: 2 (impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale); 3. (impossibilità di funzionamento) e 4. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).

Nei commi 2 e 4 si richiede, infatti, l’intervento del notaio rispettivamente per le opportune modifiche statutarie e per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo.

Il comma 3 è applicabile sono nei casi di:

  • litigiosità giudiziale e blocco delle funzioni essenziali dell’assemblea (Trib. Prato, 12-01-2010);
  • comportamento ostruzionistico dei soci che dispongono di un potere di voto in relazione al quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo statuto che ne impedisca l’approvazione del bilancio di esercizio (Trib. Napoli Sez. spec. in materia di imprese Ordinanza, 30-12-2015);
  • reiterato ed immotivato rifiuto di approvare il bilancio di esercizio, da parte dei soci titolari della metà del capitale sociale (Trib. Catania Sez. IV, 10-08-2007).

Secondo la Cassazione (Civile Sez. I, 24-10-1996, n. 9267) “l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ricorre solo quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, mentre il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario al fine di porre volontariamente la società in liquidazione non implica che l’assemblea sia divenuta incapace di funzionare, bensì soltanto che essa non ha inteso aderire alla proposta di scioglimento dell’impresa”.

Se l’assemblea non deliberi nulla?

Dalla lettura del  documento elaborato da Unioncamere (commi 2 e 4) si evince che “Se l’assemblea … non deliberi nulla, l’amministratore può procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento“, ma trattandosi di assemblee straordinarie, le stesse (commi 2 o 4) devono essere redatte a cura del notaio.

Cosa succede, invece, se l’assemblea vada deserta?

Il notaio, in mancanza della costituzione, non può operare come “documentatore” di una assemblea che non esiste e pertanto non provvederà alla redazione del verbale di diserzione. L’opera del notaio verbalizzante ha inizio, infatti, quando l’organo assembleare si e’ costituito.

Sarà sufficiente, dunque, un verbale redatto in modo ordinario da una delle persone intervenute (ad esempio: il presidente), limitandosi a scrivere che l’assemblea è andata deserta, per lo scioglimento della società?

La cosa non mi è chiara, ma vi farò sapere presto.

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