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Incentivo occupazione Mezzogiorno – Istruzioni per la fruizione

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Con il decreto direttoriale 2 gennaio 2018, n. 2, pubblicato sul sito istituzionale dell’Anpal in data 29 gennaio 2018, l’Anpal istituisce l'”Incentivo occupazione Mezzogiorno”, la cui gestione è affidata all’Inps e ne detta le condizioni per la fruizione.


Il beneficio risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di stabilità 2018.

Destinatari dell’incentivo

Possono fruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
  • lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tali soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro. La sede di lavoro per cui viene effettuata l’assunzione deve essere ubicata nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere.
In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori delle regioni predette, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Tipologie contrattuali incentivate

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ai datori di lavoro che assumono:

  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • con un contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo spetta anche in caso di lavoro a tempo parziale, nonché in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Importo dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve esser fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

Modalità di fruizione dell’incentivo

L’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime “de minimis” e non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

L’incentivo in esame è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’art. 32 del regolamento UE n. 651/2014.

Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui sopra, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.M. n. 335/2017.

Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Inps e all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

Procedimento di ammissione all’incentivo

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L’Inps, determinato l’importo dell’incentivo spettante e verificati i requisiti di ammissione, comunica, in casi di esito positivo di tali verifiche, l’avvenuta prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo dell’incentivo.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Infine, le procedure operative di attuazione della misura sono demandate ad un’apposita circolare del’Inps.

Cumulabilità con incentivo giovani

Lo sgravio in esame può essere cumulato con l’incentivo previsto per l’assunzione dei lavoratori under 35 previsto dalla Legge di bilancio 2018; in questo caso l’esonero spetta per la parte residua per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro.

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