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Inammissibile il ricorso del socio avverso una delibera del cda se non detiene il 5% del capitale di rischio

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La legittimazione attiva del socio all’impugnazione di una delibera del cda è condizionata al possesso di una partecipazione qualificata, ovvero al possesso da parte del socio di tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre.

Questo è quanto ha stabilito il Tribunale delle imprese di Catanzaro con la Sentenza n. 1317/16 del 20 settembre 2016.

Impugnazione delle delibere del Cda da parte del collegio sindacale o degli amministratori assenti o dissenzienti

Il Collegio giudicante ha precisato che l’art. 2388, 4° comma, c.c., in materia di impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, stabilisce che: «Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’art.2378.

Impugnazione da parte dei soci

Quando le delibere, lesive dei loro diritti, sono impugnate dai soci, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378;.

Art. 2377

L’art. 2377 c.c., 3° comma, così come modificato dall’art.1, 1° comma, del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di annullabilità delle deliberazioni, testualmente dispone che: «L’impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito (. . .)».

Art. 2378

Analogamente, l’art. 2378, 2° comma, c.c., nel dettare la disciplina del procedimento d’impugnazione, stabilisce che «Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dall’articolo 2377.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto».

Distinzioni giuridiche soggettive

Appare evidente come il legislatore abbia voluto operare una distinzione di ruoli e competenze tra soci e amministratori (nonché i sindaci) alla quale corrisponde una altrettanta precisa distinzione di posizioni giuridiche soggettive.

E’ alla luce di ciò che il diritto ad impugnare una decisione del Consiglio di Amministrazione non può avere la medesima estensione per gli amministratori e sindaci ed i singoli soci, con conseguente applicazione delle norme in materia di impugnazione di delibera assembleare e tutela, dunque, di una minoranza qualificata di soci, potendo gli altri agire ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni.

Il fatto

Nel caso di specie il socio di una Banca di Credito Cooperativo, che aveva impugnato una delibera del cda, è risultato non avere la legittimità attiva, giacché dagli atti non risulta possedere un numero di azioni aventi diritto di voto tali da rappresentare il cinque per cento del capitale sociale della banca (rif.to ordinanza del Tribunale delle Imprese di Catanzaro dell’8.10.2014 emessa nel reclamo n. 52/2014).


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