Al fine di attirare in Italia persone in grado di contribuire alla crescita ed allo sviluppo economico del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali, sono stati introdotti incentivi di natura fiscale che, caratterizzandosi per una minore tassazione dei redditi prodotti, incentivano la stabile permanenza di tali soggetti nel territorio italiano. Le agevolazioni si applicano indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti passivi i quali, tuttavia, devono trasferire la residenza nel territorio nazionale.
L’art. 16, D.Lgs. 14.9.2015, n. 147, avente ad oggetto «Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese», introduce agevolazioni fiscali a favore dei soggetti «impatriati», cioè persone straniere che, attirate da un regime fiscale di favore, scelgono di prestare la propria attività lavorativa nel territorio italiano, demandando ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al fine di beneficiare delle suddette agevolazioni (D.M. 26.5.2016).
Lavoratori impatriati
La disciplina, finalizzata ad attrarre forza lavoro in Italia, riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti che, in possesso di determinati requisiti, producono reddito di lavoro dipendente in Italia e ivi trasferiscono la propria residenza (art. 16, D.Lgs. 14.9.2015, n. 147 ).
A tal fine, il D.M. 26.5.2016 richiama le disposizioni di cui all’art. 2, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 , a norma del quale ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (per più di 183 giorni):
- sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente, oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
L’art. 43 c.c., in particolare, definisce:
- il domicilio di una persona come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
- la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Agevolazione
In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, l’agevolazione consiste nella detassazione ai fini dell’Irpef del reddito di lavoro dipendente nella misura del 30%; tale reddito pertanto concorre alla formazione del reddito complessivo nella sola misura del 70% del suo ammontare.
Soggetti beneficiari
La detassazione opera alle seguenti condizioni (art. 1, D.M. 26.5.2016):
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con tale impresa ovvero con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo di imposta;
- i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Al tal fine, il D.M. 26.5.2016 richiama la definizione di «lavoratori altamente qualificati» contenuta nell’art. 1, D.Lgs. 28.6.2012, n. 108, a norma del quale si definiscono tali coloro che sono in possesso:
- di un titolo di istruzione superiore rilasciato da un’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia, oppure
- dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 9.11.2007, n. 206 al fine di poter esercitare una professione regolamentata.
Titoli di studio e requisiti professionali
Con riferimento ai titoli di istruzione superiore si osserva che a partire dal 2011 l’Istat ha adottato una nuova classificazione delle professioni CP2011, risultante sia dall’aggiornamento della precedente versione (CP2001) sia dall’adattamento alle novità introdotte dalla International Standard Classification of Occupations – Isco08. La classificazione CP2011, in particolare, fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all’interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale.
Ai fini della classificazione la professione è definita come un insieme di attività lavorative concretamente svolte da un individuo, che richiamano conoscenze, competenze, identità e statuti propri.
La logica utilizzata per aggregare professioni diverse all’interno di un medesimo raggruppamento si basa sul concetto di competenza, visto nella sua duplice dimensione del livello e del campo delle competenze richieste per l’esercizio della professione.
Il livello di competenza è definito in funzione della complessità, dell’estensione dei compiti svolti, del livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il campo di competenza coglie, invece, le differenze nei domini settoriali, negli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, nelle attrezzature utilizzate, nei materiali lavorati, nel tipo di bene prodotto o servizio erogato nell’ambito della professione. Il criterio della competenza delinea un sistema classificatorio articolato su 5 livelli di aggregazione gerarchici:
- il primo livello, di massima sintesi, composto da 9 grandi gruppi professionali ;
- il secondo livello, comprensivo di 37 gruppi professionali ;
- il terzo livello, con 129 classi professionali;
- il quarto livello, formato da 511 categorie;
- il quinto livello della classificazione, con 800 unità professionali, dentro cui sono riconducibili le professioni esistenti nel mercato del lavoro.
La CP2011 riprende il formato della Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali (NUP06), costruita mediante una collaborazione istituzionale con l’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), prevedendo, per ciascun livello classificatorio, una descrizione che traccia i contenuti e le caratteristiche generali del lavoro.
La classificazione propone inoltre, per ciascuna unità professionale, un elenco di voci professionali, che non ha alcuna pretesa di esaustività, ma che viene riportato a titolo esemplificativo per orientare e facilitare il lettore nella consultazione e nella ricerca.
La redazione della CP2011 si è avvalsa del supporto di una commissione di studio costituita dai responsabili tematici dell’Istat, da esperti dell’Isfol e del mondo accademico nonché del contributo delle principali istituzioni nazionali in materia di lavoro.
L’art. 1, D.Lgs. 108/2012 qualifica lavoratori altamente qualificati coloro che sono inseriti nei primi tre livelli e dunque:
- legislatori, imprenditori e alta dirigenza (primo livello): comprende le professioni che richiedono un livello di conoscenza necessario a definire e implementare strategie di indirizzo e regolazione in ambito politico, istituzionale ed economico, anche avvalendosi di contributi specialistici. Vi rientrano:
- membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’Amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale;
- imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende;
- imprenditori responsabili di piccole aziende;
- professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (secondo livello): comprende le professioni che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. Vi rientrano specialisti in:
- scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali;
- ingegneri, architetti e professioni assimilate;
- specialisti nelle scienze della vita;
- specialisti della salute;
- specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali;
- specialisti della formazione e della ricerca;
- professioni tecniche (terzo livello). Comprende le professioni che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure – definiti e predeterminati – in attività di produzione o servizio. Vi rientrano:
- professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione;
- professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita;
- professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali;
- professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone.
Con riferimento ai requisiti necessari per l’esercizio delle professioni regolamentate per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad apposito Albo, Ordine o Collegio, il D.M. 26.5.2016 richiama le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9.11.2007, n. 206, le quali, attraverso il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Stati aderenti all’Unione europea, consentono l’accesso alla professione corrispondente per la quale i lavoratori sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
Cittadini dell’Unione europea
Possono inoltre accedere alla detassazione del reddito anche i cittadini dell’Unione europea aventi i seguenti requisiti:
- possesso di un titolo di laurea e svolgimento continuativo di un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure
- svolgimento continuativo di un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Divieto di cumulo con altri benefici
L’art. 2, D.M. 26.5.2016 dispone il divieto di cumulo dell’agevolazione in commento con i benefici previsti per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici, italiani o stranieri, che abbiano prestato attività all’estero (cd. «fuga di cervelli» di cui all’art. 44, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 ). L’art. 44, in particolare individua quali destinatari dell’agevolazione le persone fisiche:
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- stabilmente residenti all’estero;
- che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi;
- che rientrino in Italia per svolgere la loro attività, con acquisizione della residenza, entro i 7 anni solari successivi alla data di entrata in vigore della norma e, dunque, nel periodo compreso fra l’1.1.2011 e il 31.12.2017 (art. 1, co. 14, lett. a), L. 23.12.2014, n. 190).
Al verificarsi di tali condizioni, il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo percepito in Italia è escluso, ai fini dell’Irpef, nella misura del 90% del suo ammontare. Gli emolumenti percepiti sono, inoltre, esclusi, dall’applicazione dell’Irap.
L’agevolazione prevista per i docenti e i ricercatori scientifici spetta a decorrere dal periodo di imposta in cui il contribuente diviene fiscalmente residente in Italia e nei 3 periodi di imposta successivi, a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia.
Decadenza
Il regime dei lavoratori impatriati si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i 4 periodi successivi. Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi qualora la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni (art. 3, D.M. 26.5.2016). In tal caso si procede al recupero dei benefici fruiti con conseguente restituzione delle imposte non versate unitamente alle sanzioni e agli interessi.
Da: Riviste 24
Buon pomeriggio,
sono un ingegnere (V.O.) e lavoro continuativamente in Olanda da circa 4 anni ; sono anche iscritto ad AIRE da circa 4 anni.
In caso di trasferimento in Italia posso quindi beneficiare dei suddetti benefici ? Molte grazie,
cordialmente,
Gianluca Valente
Certo, se vuole dettagli ci scriva in privato, le risponderemo al rientro dalle ferie.
Gentile Dott. Russo,
sono un ingegnere rientrato in Italia dall’agosto scorso dopo di 6 anni fuori. La mia domanda è al rispetto di questi 183 giorni: come sono residentedall’agosto in poi, non sono in grado di richiedere l’agevolazione per il 2016? Dall’altro punto di vista la normativa dice “a decorrere dal periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i 4 periodi successivi”.
Saluti,
Andrio
Gent.mo Ingegnere, sarò ben lieto di rispondere ai suoi quesiti, le invio il link http://www.elaboraonline.it/prodotto/consulenza-fiscale/
grazie
Giuseppe Russo
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