Il ravvedimento operoso è lo strumento che permette ai contribuenti di sanare il tardivo o insufficiente pagamento delle imposte pagando una piccola sanzione.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo omesso, della sanzione ridotta e degli interessi di mora che variano in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.
Ovviamente lo strumento è esperibile, come precisa l’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, fin tanto che la “violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto ufficiale conoscenza”.
A parte questa limitazione, con il “nuovo” ravvedimento (in vigore dal 22 ottobre 2015), il contribuente può rettificare la violazione commessa fino al termine del periodo di accertamento. Infatti, l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non pone limiti temporali. A questo si aggiunge che, a partire dal 1° gennaio 2016 decorre l’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole rispetto all’impianto precedente.
Le nuove sanzioni “già ravvedute” stabilite dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso/insufficiente versamento sono pari a:
- lo 0,1% per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 15 giorni;
- l’1,5% se il pagamento avviene tra il 16° ed il 30° giorno successivo al termine di riferimento;
- l’1,67% se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno successivo al termine di riferimento;
- il 3,75% se il pagamento avviene oltre il 90° giorno successivo al termine di riferimento ma entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Si ricorda che in origine il D.Lgs. 158/2015 disponeva la decorrenza delle nuove sanzioni solo dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la legge di Stabilità 2016, considerando le problematiche che potevano derivare dall’applicazione del principio del favor rei, ne ha opportunamente anticipato la decorrenza al 1° gennaio 2016.
Art. 13. Ravvedimento (1) (11)
In vigore dal 22 ottobre 2015
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. (9)
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (8)
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. (8)
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un’attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore (5).]
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. (10)
(1) Articolo sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1998, dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(2) Lettera modificata dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall’art. 2, comma 1, lett. b), numero 1), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall’art. 16, comma 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010
(3) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall’art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall’art. 16, comma 5, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010
(4) Lettera modificata dall’art. 16, comma 5, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010
(5) Comma prima sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1°gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015.
(7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1°gennaio 2015.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015.
(10) Vedi, anche, l’art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell’art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 e l’art. 1,D.L. 7 giugno 2006, n. 206.
(11) Vedi, anche, l’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
30 mar 2016 … Il nuovo ravvedimento operoso L’istituto del ravvedimentooperoso consente al soggetto che incorre in una violazione tributaria di sanare …
www.studiorussogiuseppe.it/il-nuovo-ravvedimento-operoso/
|
7 gen 2016 … Ravvedimento più leggero Sanzioni e interessi legali ridotti per rimediare a errori od omissioni di pagamento. Interessi Dal 2016, il …
www.studiorussogiuseppe.it/ravvedimento-piu-leggero/
|
19 gen 2015 … Il nuovo volto del ravvedimento operoso che si dovrà gestire a partire dal 2015 in seguito alla Legge di Stabilità;
www.studiorussogiuseppe.it/ravvedimento-operoso-dal-2015/
|
Formato file: PDF/Adobe Acrobat
Il ravvedimento operoso è un istituto attraverso il quale il contribuente può sanare …ravvedimento operoso, infatti, la regolarizzazione doveva essere effettuata …
www.studiorussogiuseppe.it/…/Circolare-n.-11-del-2015-ravvedimento– operoso.pdf
|
10 giu 2015 … Il nuovo ravvedimento operoso in seguito alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
www.studiorussogiuseppe.it/nuovo-ravvedimento-diffusa-la-circolare-con-i- primi-chiarimenti-su-tempi-e-regole-dellistituto/
|
17 dic 2014 … Nel caso non si sia provveduto a versare quanto dovuto oppure ci si accorga di aver versato meno è possibile il ravvedimento operoso.
www.studiorussogiuseppe.it/possibile-ravvedersi-per-lomesso-versamento-di- imu-e-tasi/
|
[…] ritieni di aver commesso l’errore segnalato dall’Agenzia, può correggerlo tramite il ravvedimento operoso, regolarizzando cioè in maniera agevolata la tua posizione con sanzioni e interessi […]