Home Fiscale e Tributario Il ravvedimento operoso D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Il ravvedimento operoso D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

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Il ravvedimento operoso è lo strumento che permette ai contribuenti di sanare il tardivo o insufficiente pagamento delle imposte pagando una piccola sanzione.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo omesso, della sanzione ridotta e degli interessi di mora che variano in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.

Ovviamente lo strumento è esperibile, come precisa l’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, fin tanto che la “violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto ufficiale conoscenza.

A parte questa limitazione, con il “nuovo” ravvedimento (in vigore dal 22 ottobre 2015), il contribuente può rettificare la violazione commessa fino al termine del periodo di accertamento. Infatti, l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non pone limiti temporali. A questo si aggiunge che, a partire dal 1° gennaio 2016 decorre l’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole rispetto all’impianto precedente.

Le nuove sanzioni “già ravvedute stabilite dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso/insufficiente versamento sono pari a:

  • lo 0,1% per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 15 giorni;
  • l’1,5% se il pagamento avviene tra il 16° ed il 30° giorno successivo al termine di riferimento;
  • l’1,67% se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno successivo al termine di riferimento;
  • il 3,75% se il pagamento avviene oltre il 90° giorno successivo al termine di riferimento ma entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Si ricorda che in origine il D.Lgs. 158/2015 disponeva la decorrenza delle nuove sanzioni solo dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la legge di Stabilità 2016, considerando le problematiche che potevano derivare dall’applicazione del principio del favor rei, ne ha opportunamente anticipato la decorrenza al 1° gennaio 2016.


D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Art. 13. Ravvedimento (1) (11)

In vigore dal 22 ottobre 2015

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (4)
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; (6)
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; (2)
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; (7)
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; (7)
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; (7)
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. (3)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. (9)

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (8)

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. (8)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un’attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore (5).]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. (10)


(1) Articolo sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1998, dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(2) Lettera modificata dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, dall’art. 2, comma 1, lett. b), numero 1), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall’art. 16, comma 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010

(3) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dall’art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000 e, successivamente, dall’art. 16, comma 5, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Infine la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010

(4) Lettera modificata dall’art. 16, comma 5, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010

(5) Comma prima sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1°gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015.

(7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1°gennaio 2015.

(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Comma inserito dall’art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015.

(10) Vedi, anche, l’art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell’art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 e l’art. 1,D.L. 7 giugno 2006, n. 206.

(11) Vedi, anche, l’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

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17 dic 2014 Nel caso non si sia provveduto a versare quanto dovuto oppure ci si accorga di aver versato meno è possibile il ravvedimento operoso.
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