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Hai dimenticato di pagare l'IMU?

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Hai dimenticato di pagare l’IMU? non preoccuparti puoi pagarlo con l’istituto del ravvedimento operoso. Vediamo come fare!

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi pagando sanzioni ridotte, ed è esperibile anche per il pagamento dell’acconto IMU.

L’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 dispone che:

  • il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Con l’applicazione del ravvedimento vengono previste le seguenti sanzioni ridotte:

Sanzione ridotta Termini ravvedimento 1° acconto(entro il 18 giugno)* 2°acconto
(entro il 17 dicembre)*
0,1% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento sprint
entro il 14° giorno dalla data cui è stata commessa la violazione; dal 19/06/2018 al 2/07/2018 dal 18/12/2018 al 31/12/2018
1,5%
(1/10 di 15%)
Ravvedimento breve
dal 15° al 30° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione; dal 03/07/2018 al 18/07/2018 dal 01/01/2019 al 16/01/2019
1,67%
(1/9 di 15%)
Ravvedimento medio
dal 31° al 90° giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione; dal 19/07/2018 al 17/09/2018* dal 17/01/2019 al 18/03/2019
3,75%
(1/8 di 30%)
Ravvedimento lungo
dal 91° giorno alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale la violazione è stata commessa. dal 18/09/2018 al 01/07/2019* dal 19/03/2019 al 01/07/2019*

*La scadenza ufficiale cade di sabato o in un giorno festivo, quindi il versamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Interessi Legali

Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,3% annuo (dall’1/01/2018).

Come effettuare il pagamento

Il versamento si effettua con modello F24, sezione “Imu ed altri tributi locali”, compilato come segue:

  1. indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  2. barratura della casella “Ravv.”, se il pagamento si riferisce al ravvedimento; si ricorda che, come precisato dalla risoluzione AdE 35/E/2012, in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta;
  3. apposizione di una croce negli spazi “Acconto” o “Saldo” a seconda che il ravvedimento si riferisca ad acconto o saldo (nel caso il versamento si riferisca sia ad acconto che a saldo, andranno barrate entrambe le caselle);
  4. indicazione nella casella “Numero immobili” del numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  5. indicazione nella casella “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  6. indicazione nel campo “codice tributo” del codice tributo che individua il versamento.

Calcolo del ravvedimento

Il sito amministrazionicomunali.it ha messo a disposizione un’applicazione che permette il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa della delega di pagamento già compilata. Questo è il link: https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php
 

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