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Manovra correttiva 2017: Chiusura delle liti fiscali (art. 11)

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Con la Manovra correttiva 2017, come vi avevamo anticipato, viene introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti.

Come si aderisce alla definizione agevolata?

Attraverso una domanda, l’interessato (ovvero il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), potrà definire le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Quanto è dovuto per la definizione?

In caso di controversia relativa esclusivamente a:

interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;

sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Quali controversie sono definibili? 

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24 aprile 2017 (nella versione originaria del D.L. si faceva riferimento al 31 dicembre 2016) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Cos’è escluso dalla definizione?

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

– le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’IVA riscossa all’importazione;

– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Modalità operative

Per aderire alla definizione, il contribuente, entro il 30 settembre 2017, dovrà presentare, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Come e quando dovrà avvenire il versamento delle somme della definizione?

Il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Termine:

entro il 30 settembre 2017 va pagato l’intero importo o una prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute;

entro il 30 novembre 2017 va versata la seconda rata, pari all’ulteriore 40%;

entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%.

Per ciascuna autonoma controversia dovrà essere effettuato un separato versamento.

Cumulabilità con la rottamazione dei ruoli

Il contribuente che si sia avvalso della rottamazione dei ruoli aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire della definizione agevolata delle liti unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle.

Il perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base a quanto detto sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Scomputo importi già versati

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma di cui si discute.

Sospensione delle controversie

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 30 settembre 2017.

Il diniego alla definizione

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo.

Estinzione del processo

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Un’ultima modifica introdotta in sede di conversione prevede che le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.

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