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Crowdfunding anche per le Srl e le Pmi non innovative: richiesto un adeguamento normativo

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Il crowdfunding è uno strumento di raccolta di finanziamenti mediante il web, rivolto alla folla di piccoli investitori.

Come abbiamo avuto modo di approfondire in un nostro precedente articolo “il finanziamento della folla” può essere di diverse tipologie, quali:

  • il donation based crowdfunding, diretto a raccogliere fondi per iniziative non a scopo di lucro e senza un diritto di rimborso o un premio a favore degli investitori;
  • il reward based crowdfunding, che prevede per contro un “compenso” in senso lato per i finanziatori (ad esempio una copia di un’opera d’ingegno);
  • il crowdfunding social lending, riguardante un prestito e che spesso si colloca nel contesto del microcredito;
  • l’equity based crowdfunding, volto a consentire la sottoscrizione, tramite il finanziamento, di partecipazioni in società.

L’Italia ha introdotto una disciplina del crowdfunding, che è in parte contenuta nel Testo unico della finanza, in parte in un Regolamento Consob, che regola, però, solo la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in Srl (equity based crowdfunding) costituite sotto forma di start up e in Pmi innovative.

Il legislatore ha di fatto eliminato il divieto, da parte delle Srl, di offrire al pubblico le proprie partecipazioni.

Successivamente il comma 70 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 ha esteso la possibilità di utilizzare il crowdfunding alle Pmi non innovative, tuttavia, senza eliminare, nel caso di Srl, il divieto di offrire al pubblico le proprie partecipazioni.

Limite normativo

Oggi le Srl, che sono la maggior parte delle Pmi, possono avvalersi del crowdfunding sulla base della disciplina del Testo unico della finanza, ma il Codice civile blocca questa facoltà, essendo vietato a tali società di offrire al pubblico le proprie partecipazioni.

Oggi la Srl non innovativa che, in ipotesi, possa offrire al pubblico le proprie partecipazioni mediante la tecnica del crowdfunding non è dotata di quelle peculiarità di disciplina previste per le sole Srl innovative e che sono necessarie in ipotesi di società aperte, con molti o moltissimi soci, a meno di pretendere dall’interprete una vera e propria opera “creativa”. Questo è il motivo alla base della richiesta di un intervento normativo pare quando mai opportuno.

Fonte: Il sole 24 ore – Articolo di Oreste Cagnasso, Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Torino e Componente comitato scientificoIstituto per il governo societario (Igs)

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