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Ferie non godute: verifica obbligatoria entro fine anno

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Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente garantito dall’articolo 36 della Costituzione a tutela della salute psicofisica del lavoratore. La maturazione del diritto è proporzionata all’orario di lavoro ed è anche correlata alle eventuali assenze o sospensioni dell’attività lavorativa. Il mancato adempimento determina pesanti conseguenze anche in termini sanzionatori, oltre che di risarcimento danni nei confronti dei lavoratori.

QUADRO NORMATIVO

Il d.lgs. 213/2004 disciplina il godimento delle ferie dei lavoratori subordinati. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, in cui il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, dunque entro il 31 dicembre 2019. Nell’ipotesi di lavoratore assunto in corso d’anno va preso in esame l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l’anno solare. Le due settimane devono essere fruite consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
  • concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

Dunque entro il 31 dicembre 2019 il datore di lavoro è obbligato a verificare l’avvenuto godimento di almeno due settimane delle ferie maturate nel 2019 e concedere e far godere le restanti due settimane di ferie relative al 2018 entro il 30 giugno 2020.

Mentre dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si potrà godere delle restanti due settimane di ferie non godute nell’anno 2019

Inoltre, la legge prevede espressamente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.

Il datore di lavoro non può retribuire il lavoratore per le ferie maturate e il lavoratore non può rinunciarvi in cambio di retribuzione.

In base a questo principio il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, se non in alcuni casi specifici:

  • al termine dei contratti a tempo determinato: si pensi ad esempio ai lavoratori stagionali, che maturano le ferie mensilmente ma non ne usufruiscono, in questo caso le ferie possono essere pagate con l’ultima busta paga;
  • in caso di dimissioni (anche per pensionamento) o di licenziamento: come nel caso precedente se al termine del rapporto di lavoro, per dimissioni o licenziamento, vi siano delle ferie maturate e non godute queste andranno inserite nell’ultima busta paga. E’ possibile procedere al pagamento delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO E SANZIONI

La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione che va:

  • da € 100 a € 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
  • da € 400 a € 1.500 per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni;
  • da € 800 a € 4.500 per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni.

La sanzione non si applica nel caso in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di 2 settimane nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (come ad esempio in caso di prolungati periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio).

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