In questi giorni Equitalia sta inoltrando tramite pec (posta elettronica certificata) degli atti di pignoramento presso terzi (ad esempio in banca), ordinando di pagare direttamente le somme di denaro vantate.
Qualora, infatti, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o ancora 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora, il contribuente non provvede a mettersi in regola con i pagamenti delle somme dovute, anche in forma rateale, l’Agente della Riscossione ha la facoltà di adottare, a propria discrezione, misure cautelari (quali, ad esempio, il fermo amministrativo o l’ipoteca) o misure esecutive, e di ordinare ai terzi di pagare direttamente nelle sue mani crediti vantati dal debitore. Ovviamente, i terzi non ricevono la notifica dell’intimazione di pagamento in qualità di debitori di Equitalia e degli enti per i quali la stessa riscuote, ma soltanto in forza dei rapporti che intrattengono con il debitore inadempiente e delle somme a quest’ultimo dovute.
Il pignoramento dello stipendio e la dichiarazione del terzo pignorato
Atto di pignoramento presso terzi
La procedura del pignoramento presso terzi scatta trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o ancora 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora, se il contribuente non provvede a mettersi in regola con i pagamenti delle somme dovute anche tramite rateazione Equitalia (così come gli altri concessionari) può decidere di adottare misure cautelari (quali, ad esempio, il fermo amministrativo o l’ipoteca) o misure esecutive. Tra queste ultime c’è anche la facoltà di ordinare ai terzi di farsi pagare direttamente i crediti vantati dal debitore mediante il cosiddetto atto di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso terzi rappresenta, infatti, una delle misure di riscossione coattiva che Equitalia può avviare nel caso in cui il debitore di imposte, tributi e/o altre somme a titolo di sanzioni, interessi, sia al tempo stesso creditore di altri soggetti.
Si tratta, in sostanza, di una procedura esecutiva che consente all’Agente della Riscossione il recupero coatto dei propri crediti mediante l’ordine di pagamento, direttamente nelle sue mani, che viene rivolto al soggetto terzo, debitore del contribuente, fino a concorrenza del credito per cui si procede, senza dover chiedere il preventivo consenso al Giudice dell’esecuzione.
A pena di decadenza, esso va notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Selezione dei clienti del debitore e somme pignorabili
Ad oggi Equitalia non ha accesso ai dati dello spesometro e quindi non può individuare i possibili debitori dell’azienda ma può vedere dall’Archivio dei rapporti finanziari se il contribuente ha un conto corrente, senza tuttavia poterne conoscere le consistenze, i saldi o la sintesi dei movimenti.
Con riferimento invece alle somme che potrebbero essere assoggettate alla procedura di pignoramento presso terzi, si fa rilevare che esse possono riguardare i fitti o le pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai co-obbligati, le somme dovute in relazione al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché gli altri crediti del debitore verso terzi, ivi inclusi quelli vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Contenuto dell’atto di pignoramento
Equitalia notifica una missiva dal titolo di «di pignoramento dei crediti verso terzi», ordinando il pagamento delle somme dovute fino a concorrenza del credito per cui si procede, direttamente presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione o mediante bollettino postale, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato nell’atto.
Nella stessa lettera viene inoltre indicato il nome del debitore iscritto a ruolo e l’importo della somma dallo stesso dovuta a titolo di imposte, tributi, sanzioni e interessi, comprensiva di interessi di mora, compensi di riscossione, spese esecutive, e diritti di notifica.
Il terzo ha a disposizione 60 giorni di tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del soggetto iscritto a ruolo sia già maturato. Le restanti somme dovute invece dovranno essere pagate entro le rispettive scadenze.
Ovviamente, nel caso in cui prima della notifica dell’atto di pignoramento, i terzi abbiano già pagato le somme dovute al contribuente debitore e non abbiano più alcun obbligo verso lo stesso, è opportuno che presentino entro il termine di 60 giorni una dichiarazione in tal senso ad Equitalia al fine di evitare la citazione in giudizio nei modi ordinari, secondo le norme del codice di procedura civile.
Le difese dei contribuenti
In caso di somme dovute a Equitalia, le strategie che il contribuente inadempiente può adottare sono diverse a seconda che l’atto di pignoramento presso terzi sia stato o meno notificato.
Qualora, infatti, nonostante siano già trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o 90 dalla notifica dell’avviso esecutivo) e l’Agente della Riscossione non abbia ancora notificato ai terzi l’atto di pignoramento, il debitore potrà regolarizzare la propria posizione mediante la richiesta di una dilazione.
Nel caso in cui il pignoramento non sia stato preceduto dalla corretta notifica dell’atto presupposto è possibile impugnare l’atto e chiederne la nullità. Il pignoramento presso terzi può essere avviato, infatti, a condizione che sia rispettata la sequenza procedimentale caratterizzata dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella o, qualora il pignoramento non sia stato notificato entro un anno dalla notifica della cartella, dell’intimazione ad adempiere, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento.
Pertanto, in caso di omessa o irregolare notifica di uno dei predetti atti presupposti sarà comunque possibile impugnare l’atto di pignoramento successivo chiedendone la nullità. Secondo, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’atto successivo è di per sé nullo se non preceduto dalla regolare notifica di quello presupposto (Corte Cassazione, SS.. UU., sentenze nn. 16412/2007 e 5791/2008).
Alcuni dubbi però permangono in merito al Giudice da adire. Ai fini dell’impugnazione dell’atto di pignoramento, infatti, non è chiaro se la giurisdizione competente sia quella ordinaria oppure quella tributaria. Se da un lato, infatti, si è portati a ritenere che il ricorso contro l’ordine di pignoramento presso terzi dovrebbe trovare tutela di fronte al giudice ordinario poiché il riparto di giurisdizione va effettuato non sulla base del vizio dedotto (omessa o irregolare notifica dell’atto presupposto) ma dell’atto oggetto del ricorso (pignoramento), è pur vero che la Corte Suprema si è espressa in senso contrario, dando rilevanza non alla tipologia dell’atto impugnato, ma al vizio dedotto (Corte Cassazione, sentenza n. 18505/2013).
In particolare, secondo tale ultima pronuncia, cui si è conformata anche parte della giurisprudenza di merito, qualora si volesse censurare la mancata notifica dell’atto presupposto, occorrerà adire la giurisdizione tributaria (Ctp Reggio Emilia, sentenza n. 98/3/13). In ogni caso, fatta eccezione per eventuali decadenze, l’eventuale errore di individuazione del giudice competente può essere sanato attraverso l’istituto della riassunzione, con il trasferimento del procedimento.
Pignoramento presso terzi
Pignoramento presso terzi | Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o ancora 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora, qualora il contribuente non paghi le somme dovute, Equitalia può avviare il pignoramento presso terzi, ordinando a clienti del debitore di pagare direttamente nelle sue mani crediti da questi vantati. |
Scelta dei terzi | La selezione dei terzi che sono tenuti a versare delle somme al debitore e ai quali Equitalia può notificare l’ordine di pagamento avviene mediante la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di finanza di informazioni sui rapporti con i clienti a seguito di accessi in azienda o, come è avvenuto in passato per gli esattori che operavano prima della nascita di Equitalia, anche attraverso l’utilizzo di questionari ai clienti del contribuente moroso. |
Pagamento delle somme | Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, i terzi hanno 60 giorni di tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte debitore sia già maturato. Le restanti somme dovute invece dovranno essere pagate entro le rispettive scadenze. Nel caso in cui non sia dovuto alcun pagamento, occorrerà comunque presentare entro 60 giorni una dichiarazione ad Equitalia |
Prevenzione | Al fine di prevenire eventuali atti di pignoramento presso terzi da parte di Equitalia, il debitore ha tutto l’interesse ad affrettarsi a regolarizzare la propria posizione, anche mediante la richiesta di una dilazione. In tal caso, infatti, ferme restando le eventuali misure cautelari ed esecutive già adottate, Equitalia non potrà procedere con ulteriori azioni cautelari o esecutive |
Difesa | È possibile impugnare l’atto di pignoramento presso terzi dinanzi al giudice tributario, soltanto però nel caso in cui esso non sia stato preceduto dalla corretta notifica dell’atto presupposto, quale la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento esecutivo o l’avviso di mora. Secondo, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’atto successivo è di per sé nullo se non preceduto dalla regolare notifica di quello presupposto |
FAC-SIMILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
EQUITALIA
VIA XXX
XXX
SPETT.
VIA
CITTÀ
Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642
Codice identificativo del fascicolo: XXXXXX
Codice identificativo della procedura esecutiva XXXXXX
Debitore esecutato: XXXX
Terzo: XXX
ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
EQUITALIA XXXX Agente della Riscossione per la Provincia di XXX in persona del legale rappresentante pro tempore Xxxx, con sede legale in XXX, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. XXX;
PREMESSO
- che XXX, con sede legale in XXXX, codice fiscale XXXX (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO XXX, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del XXX nonché accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:
Tributi/entrate: € XXX
Interessi di mora (2) (art. 30, D.P.R. 602/1973): € XXX
Sanzione civile (3) (art. 116, L. 388/2000): € XXX
Compensi di riscossione coattiva (4) (art. 17, D.Lgs. 112/1999): € XXX
Spese esecutive (art. 17, D.Lgs. 112/1999): € XXX
Diritti di notifica (art. 17, D.Lgs. 112/1999): € XXX
TOTALE: € XXX
- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n.602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate negli atti di avviso di addebito, ovvero nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificati:
NUMERO ATTO DATA NOTIFICA ATTO NUMERO AVVISO DI
MORA / INTIMAZIONEDATA NOTIFICA AVVISO XXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX
- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. XXX;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell’ente creditore;
PREMESSO altresì
- che XXX, con sede legale in XXXX codice fiscale XXX (di seguito denominato Terzo) risulta essere debitore della su indicata XXXX per somme di denaro;
- che, pertanto, la su intestata EQUITALIA XXX – Agente della Riscossione per la Provincia di XXX intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di EURO XXX, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: «L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»;
- che il comma 2-bis dell’art. 72-ter (5) del D.P.R. n. 602/1973, dispone «nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo».
ORDINA
Al Terzo XXX in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione:
- nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme (6) per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme;
il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:
- presso gli sportelli di EQUITALIA XXX – Agente della Riscossione per la Provincia di XXX;
- con bollettino postale sul conto corrente n. XXX (IBAN XXX) intestato a EQUITALIA XXX – Agente della Riscossione per la Provincia di XXX, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo: XXX (7);
AVVERTE E INTIMA
Al Terzo XXX in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore XXX.
A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito intimato aumentato della metà.
Al Debitore XXX di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.
XXX, addì XX/XX/2016
Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: XXX ed al Debitore: XXX.
EQUITALIA XXX
Agente della riscossione per la provincia di XXX
Il Dipendente delegato XXX
(1) e degli enti per i quali la medesima riscuote, ma solo in forza dei rapporti che intrattiene con il debitore e delle somme a quest’ultimo dovute.
(2) All’importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati – fino alla data di effettivo pagamento – sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).
(3) Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall’art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate – fino alla data di effettivo pagamento – sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.
(4) Alla data di effettivo pagamento, all’importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).
NB. Per l’esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 800.178.078
(5) Articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Limiti di pignorabilità):
“1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”
(6) In presenza di rapporto di conto corrente, con esclusione delle somme relative all’ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
(7) In caso di inesistenza di obblighi verso il Debitore esecutato è gradita dichiarazione negativa del terzo, al fine di evitare che l’agente della riscossione proceda secondo quanto disposto dall’articolo 72, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale: «Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile».
Fonte: Riviste 24
Per comunicare l’assenza di debiti si può inoltrare una pec all’indirizzo: equitalia@pec.equitaliaspa.it
[…] abbiamo specificato in un nostro precedente intervento, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla […]
[…] abbiamo descritto in un nostro precedente intervento (Equitalia: Pignoramento Presso terzi) trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o generalmente 90 giorni dalla […]
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