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E' onere del legale rappresentante tenere operativo e monitorare il proprio indirizzo pec

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La legge impone che ogni imprenditore, individuale o collettivo che sia, iscritto al registro delle imprese, sia tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (pec). L’obbligo non riguarda solo la fase di iscrizione, ma anche di mantenimento e quindi di rinnovo, che vige finché la ditta/società sia iscritta nel registro delle imprese e fino a dodici mesi successivi alla sua cancellazione.

Una recente ordinanza della cassazione ha precisato che l’indirizzo Pec della società o dell’imprenditore individuale, comunicato alla Camera di commercio, è assimilabile alla sede legale, con la conseguenza che la ricevuta di avvenuta consegna, a tale casella pec, ne perfezioni la notifica.

Alla luce di questa ordinanza si fa sempre più sentito il problema di come venga gestita la casella pec da parte dell’imprenditore individuale e/o del legale rappresentante e le conseguenze di un’errata o assente gestione della stessa.

La ricevuta di consegna di una pec, inviata all’indirizzo corrispondente a quello comunicato al registro imprese, corrisponde alla ricevuta di una raccomandata postale, senza che alcuna motivazione ne possa giustificare la mancata ricezione/lettura.

La procedura di notifica prevede infatti che, solo qualora la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica dovrà essere eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.

E’ vero che tale documento non assurge alla “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, tuttavia, le comunicazioni e notificazioni effettuate per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione.

Cassazione civile Ord. Sez. 1 Num. 16365 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 21/06/2018

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