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I crediti verso clienti e i debiti verso fornitori in nota integrativa

La normativa civilistica stabilisce alcune informazioni “minime” da fornire nellaNotaintegrativa. Vediamo di capire cosa è necessario indicare relativamente alla voce crediti e debiti.

Crediti

Relativamente ai crediti nellaNotaintegrativaè necessario indicare:

  • icriteri applicati per lavalutazione, le rettifiche e la conversione di valori non espressi all’origine e in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
  • l’appartenenza del credito anche a voci diverseda quelle nella quale è iscritto, se ciò sia necessario per la comprensione del bilancio (art. 2424 co. 2 c.c.);
  • levariazioni intervenute nella consistenza(art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.);
  • l’ammontare deicreditidi durata residua superiore a 5 anni (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.);
  • laripartizione deicreditiper aree geografiche(art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.);
  • lanon comparabilitàe l’adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci deicrediticon quelle dell’esercizio precedente (art. 2423–ter co. 5 c.c.);
  • i criteri con i quali si è data attuazione alla disposizione che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 co. 4 c.c.).

Informazioni da fornire in base all’OIC 15

In base al documento OIC 15, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni, ove rilevanti:
  • iltasso d’interesse effettivo e le scadenze;
  • l’ammontare deicreditiper i quali sono statemodificate le condizioni di pagamentoed il relativo effetto sul Conto economico;
  • l’ammontare deicreditidati in garanzia di propridebitio impegni;
  • l’ammontare degliinteressi di moracompresi neicreditiscaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
  • ilgrado di concentrazione deicreditise è presente un fenomeno di concentrazione deicrediti;
  • la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater“creditiverso altri”.
Le informazioni da fornire inNotaintegrativacon riferimenti aicreditiverso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti sono disciplinate dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.
Come ricordato dall’OIC 15, nellaNotaintegrativadel bilancio in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dai nn. 2 e 10 dell’art. 2427 c.c. co. 1 (svalutazione deicreditiiscritti nelle immobilizzazioni e ripartizione geografica dei ricavi).

Crediti verso clienti

La voce crediti verso clienti può includere:
  • creditiverso clienti documentati da fatture;
  • creditiverso clienti documentabili da fatture da emettere;
  • creditiverso enti pubblici ed assimilati in qualità di clienti;
  • cambiali attive, comprese quelle allo sconto o all’incasso;
  • ricevute bancarie in portafoglio o all’incasso;
  • creditiverso società difactoring;
  • creditiper interessi di mora;
  • altricrediticommerciali.

Attenzione

Tali classificazioni rappresentano quelle comunemente applicate, poiché imposte dalla prassi contabile interna; ciò non toglie la possibilità, per i redattori del bilancio, di fornire ulteriori e più precise informazioni, sia attraverso uno schema di bilancio maggiormente dettagliato, che mediante indicazioni inNotaintegrativa.

Icreditisono esposti nello Stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui icrediticui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti comepassività, nei fondi per rischi ed oneri o neidebiti, a seconda del rapporto sottostante.

Svalutazione dei crediti

Come stabilito dal documento OIC 15, nella voce B10d) del Conto economico “svalutazioni deicrediticompresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni deicrediticommerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante.

Le perdite realizzate sucreditinon derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del Conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazionecrediti.

Per le società che presentano il Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

Secondo gli artt. 2435–bis e 2435-ter c.c., lo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato e delle micro-imprese comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con la lettera maiuscola e con numeri romani.

Pertanto, nel bilancio abbreviato, icreditiverso clienti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altricreditidel circolante. Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.

Quanto alla rilevazione iniziale deicrediti, nel bilancio in forma abbreviata e in quello delle micro-imprese icrediti possonoessere valutati al valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Debiti verso fornitori

Con riferimento aidebitiverso fornitori, l’art. 2427 co. 1 c.c. richiede l’indicazione inNotaintegrativadelle seguenti informazioni:
  • i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valorinon espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
  • levariazioniintervenute nella consistenza della voce (art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.);
  • distintamente per ciascuna voce, l’ammontare deidebitididurataresidua superiore a cinque annie deidebitiassistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.);
  • eventuali effetti significativi dellevariazioni nei cambi valutariverificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 6-bis c.c.).

Il documento OIC 19 (prevede l’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti icreditie idebitidella società e non solo icreditiedebitidi durata superiore a cinque anni).

L’art. 2424 co. 2 c.c. prevede che “se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nellanota integrativadeve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”. Questa norma interessa idebitiquando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato neidebitiverso fornitori ma, neidebitiverso le imprese controllanti. Ciò va annotato inNotaintegrativa.

Criteri di valutazione

NellaNotaintegrativa, secondo quanto stabilito dall’art. 2427 co. 1 n. 1 c.c., devono essere indicati i criteri di valutazione utilizzati per le poste di cui in argomento. Si dovrà, pertanto, indicare sel’importo iscritto in bilancioè valutato al valore nominale o se esso è stato soggetto ad attualizzazione.

Variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente

È richiesta l’esposizione inNotaintegrativadelle variazioni intervenute nella consistenza delle “altre voci dell’attivo e del passivo” (ex art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.).

Come evidenziato dal documento OIC 12 (sub “Notaintegrativaal bilancio”) “poiché gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell’esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate”.

Ammontare deidebiticon scadenza superiore a 5 anni

Vanno distintamente indicati nellaNotaintegrativaidebitiche hanno una scadenza superiore a 5 anni (ex art. 2427 co. 1 n. 6 c.c.). Il codice civile richiede inoltre l’ulteriore informazione riguardante laripartizione geograficadeidebitistessi.

Per le imprese la cui attività è caratterizzata da un’intensa operatività internazionale la ripartizione può essere fornita attraverso una tabella con i dati raggruppati per aree geografiche o, almenoper i paesi più significativi. Nel caso di imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente.

Variazione significativa dei cambi valutari

Poiché le operazioni effettuate in valuta estera sono rilevate in bilancio al cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le eventuali variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio, ma precedentemente alla preparazione del bilancionon sono contabilizzate, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, gli effetti derivanti da tali variazioni se significativi, devono essere rilevati inNotaintegrativa(art. 2427 co. 1 n. 6-bisc.c.).

Informazioni complementari

Il documento OIC 19 (§ 95.) richiede che inNotaintegrativasiano inserite tutte le informazioni complementari necessarie al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

Con riferimento aidebitiverso fornitori, occorrerà, quindi, fornire informazioni dettagliate, per esempio, in merito alle modalità di rimborso e al tasso di interesse eventualmente applicato.

Bilancio Abbreviato

Per le società che presentano il bilancioin forma abbreviata(ex art. 2435-bis c.c.) e per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.) lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e numeri romani.
Nel bilancio in forma abbreviata, quindi, non è richiesta una suddivisione tra idebiti, i quali sono esposti, cumulativamente con le altre voci deidebiti, nella voce “D –Debiti”. In ogni caso, è richiesta una separata indicazione deidebitiesigibili oltre l’esercizio successivo.

Notaintegrativa

Con riferimento aidebiti, nellanotaintegrativadel bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., co. 1:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
“6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare deicreditie deidebitidi durata residua superiore a cinque anni, e deidebitiassistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”;
“22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Quando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bisc.c. si avvalgono della facoltà di valutare idebitial costo ammortizzato, esse ne danno menzione innotaintegrativa.
Le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) sono esonerate dalla redazione dellanotaintegrativaquando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal co. 1 dell’art. 2427, numeri 9) e 16) del c.c.

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