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Contratto di rete d'impresa con firma digitale (senza notaio)

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E’ stato pubblicato il decreto ministeriale che introduce le specifiche tecniche per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese semplicemente con atto firmato digitalmente.

Gli interessati potranno procedere a iscrivere direttamente il contratto di rete nel Registro delle imprese, senza dover passare per il notaio. È questa la rilevante novità introdotta a seguito del decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo economico del 7 gennaio 2015.

L’iscrizione nel Registro delle imprese

Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ai fini dell’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, il contratto deve essere redatto:
– per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
– ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.Dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale con il quale si definiscono le specifiche tecniche, è quindi possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al Registro delle imprese dei contratti di rete.
A tal fine, è stato reso disponibile da Infocamere un apposito software per redigere online l’atto costitutivo in formato XML secondo il formato standard del Contratto di Rete.
Dopo la sua registrazione all’Agenzia delle Entrate, l’atto potrà essere importato in ComunicaStarWeb, ottenendo la compilazione automatica della modulistica RI, e trasmesso al Registro delle Imprese per l’iscrizione.
Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Grazie alle novità introdotte non sarà necessario, a tal fine, rivolgersi a un notaio, ma sarà sufficiente che siano gli stessi imprenditori a firmare digitalmente il contratto.
Si ricorda, infine, che anche le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica.
Che cos’è un contratto di rete.

Il contratto di rete è uno strumento, introdotto relativamente di recente nel nostro sistema normativo e ancora poco conosciuto, che mira a realizzare un modello di collaborazione tra imprese al fine di realizzare progetti e obiettivi condivisi nell’ottica di incrementare la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a:

  • forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.;
  • dimensione: grandi, medie e piccole imprese;
  • numero di imprese: devono essere almeno due;
  • luogo: possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;
  • attività: possono operare in settori diversi;

Obiettivi di un contratto di rete.

Competere sul mercato appare oggi sempre più complesso e uno dei principali vincoli per le imprese italiane è dalla dottrina prevalente individuato nella ridotta dimensione.

Il contratto di rete vuole ovviare a tutto ciò ricreando quelle sinergie tra imprese che consentono di:

  • divenire un’aggregazione di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;
  • ampliare l’offerta dei beni e/o servizi;
  • dividere i costi;
  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;
  • godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti);
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete;
  • assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.

 Come dev’essere strutturato il contratto.

Il contratto di rete tra imprese formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo da definire chiaramente l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare.

In particolare:

  • come realizzare il programma comune e come misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva;
  • quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
  • le regole di gestione dell’eventuale fondo patrimoniale comune e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare;
  • l’eventuale istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole relative alla sua sostituzione;
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’eventuale organo comune (che possono prevedere la maggioranza semplice, maggioranze qualificate oppure l’unanimità dei partecipanti su tutte, o anche su alcune decisioni);
  • la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

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