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Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia

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L’INPS ha emanato la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, con la quale ha fornito le istruzioni per favorire una corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni intervenute con l’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96.

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO).

Successivamente, l’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018) ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.

In particolare, sono state apportate novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Modifiche al regime per l’agricoltura

Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura il legislatore ha introdotto novità volte a semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale.

In particolare, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La nuova disciplina, pertanto, estende da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura (cfr. messaggio n. 2887/2017).

Allo scopo di favorire il controllo del rispetto della previsione normativa, che prevede un compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

La revoca

Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata.

La predetta revoca può essere effettuata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).

Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento.

Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

In quali casi l’impresa agricola può fare ricorso al contratto di prestazione occasionale?

Per le imprese operanti nel settore agricoltura il ricorso al contratto di prestazione occasionale è possibile esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Per l’applicazione del predetto requisito, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 107/2017 (cfr. il paragrafo 6.2) e con il messaggio n. 2887/2017 (cfr. il paragrafo 3).

In ogni caso è vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto uno specifico
regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.

L’utilizzo del lavoro occasionale alle condizioni qui descritte è limitato ai datori di lavoro che, complessivamente, non occupino più di otto dipendenti a tempo indeterminato.

Per l’applicazione del predetto requisito, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 107/2017 (cfr. il paragrafo 6.2) e con il messaggio n. 2887/2017 (cfr. il paragrafo 3).

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • il comppenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Si ricorda che la misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge.

In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Allo scopo di favorire il controllo del rispetto del disposto normativo che prevede il compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

La revoca

Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata. La predetta revoca può essere effettuata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).

Incremento numero di ore

Sarà possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

Nel caso in cui l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della presente circolare.

In quali casi le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale?

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Si ricorda infine che, anche per il settore di attività in argomento, in ogni caso è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori

Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del compenso al prestatore. In particolare, a richiesta di quest’ultimo espressa all’atto della registrazione, il compenso può essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.

In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:
a. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
b. tramite bonifico bancario domiciliato (come descritto al paragrafo 8 della circolare n. 107/2017) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore;
c. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa.

La procedura elaborerà un apposito documento, numerato univocamente, nel quale sono indicate le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Il documento potrà essere stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore e sarà disponibile anche nella sezione dedicata al prestatore per consentire a quest’ultimo di stamparlo autonomamente. Con tale documento il prestatore, debitamente identificato a cura dell’operatore di sportello dell’ufficio postale, potrà riscuotere il compenso presso qualsiasi sportello postale. L’utilizzatore potrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. modalità di cui alla lettera b). Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.

Si evidenzia che la validazione nella procedura informatica dell’avvenuto svolgimento della prestazione comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso relativo alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da parte dell’utilizzatore.

Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è riferita ad un arco temporale fino a dieci giorni (imprese operanti nel settore dell’agricoltura, aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato, attestando l’avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione. Dopo l’avvenuta validazione non sarà più possibile per l’utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest’ultimo potrà stamparlo autonomamente prelevandolo dalla sezione dedicata al prestatore.

Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

L’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 prevede che al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e a pagare gli oneri di gestione sono le seguenti:
a. versamento a mezzo modello F24 – Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei
dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello F24 EP;
b. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Le istruzioni per favorire lo sviluppo di questa nuova funzionalità saranno diramate a seguito dei necessari adeguamenti delle procedure di pagamento, da adottare di concerto con le Amministrazioni interessate, con particolare riguardo all’Agenzia delle Entrate e all’Agid.

Profili sanzionatori

Il decreto-legge n. 87/2018 ha modificato parzialmente il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 54-bis, comma 20, del D.L. 50/2017.

Come illustrato nella circolare n. 107/2017, nei limiti ivi indicati, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Per effetto della modifica introdotta all’articolo 54-bis, comma 20, del decreto-legge 50/2017 dall’articolo 2–bis, comma 1, lettera g), la sanzione sopra richiamata non si applica se la violazione di cui al comma 14 per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8.

Resta ferma, perché non modificata dalla recente novella, la previsione di legge in base alla quale, nel caso di superamento dei limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c) – importo di 2.500,00 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Divieti

Per completezza, si ricorda che i divieti di cui al citato articolo 54-bis, comma 14, hanno ad oggetto il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive il divieto di cui alla lettera a) è applicabile agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di otto lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il possesso dei requisiti per l’accesso ai regimi introdotti dal c.d. Decreto Dignità sarà soggetto ai controlli di natura amministrativa ed ispettiva posti in essere dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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