Anche quest’anno i sostituti d’imposta dovranno procedere alla compilazione delle Certificazioni Uniche 2018 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d’imposta 2017.
Il nuovo modello si presenta in duplice veste:
la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2018 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2018, in via telematica.
LE SCADENZE
INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA ALL‘AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.3.2018 |
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICA AI PERCIPIENTI | 31.03.2018 |
Il modello di certificazione è suddiviso in quattro sezioni:
il frontespizio,
il quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate);
la certificazione di lavoro dipendente
e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi.
Tra le novità di quest’anno si segnala in particolare il nuovo prospetto per le locazioni brevi, inserito per indicare i dati dei contratti di locazione breve e delle ritenute effettuate sui compensi ricevuti.
Soggetti obbligati
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2017 coloro che nel 2017:
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell’art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell’art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell’art. 11 della L. 413/1991;
hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La CU 2018 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Cosa succede in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica?
In caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica il sostituto d’imposta è tenuto al pagamento di € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.00.
In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.
Se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione la sanzione è di € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000
Termini e sanzioni
I termini per l’invio della CU in materia di sanzioni sono i seguenti:
INVIO | TERMINE | SANZIONI |
CU ORDINARIA | 7.3.2018 | nessuna |
NUOVA CU CHE CORREGGE UNA CU INVIATA NEI TERMINI | 12.03.2018 | nessuna |
CU ORDINARIA | 06.5.2018 | 33,33€ per ogni CU |
CU ORDINARIA | – | 100 € per ogni CU |
Novità nella compilazione del modello
Novità frontespizio
Nel frontespizio è stato inserito il nuovo codice “8” tra i codici da riportare nella casella “Eventi eccezionali” che deve essere compilata dal sostituto che si sia avvalso della sospensione dei termini per la presentazione della dichiarazione, a seguito del verificarsi di un evento eccezionale.
Eventi eccezionali
Nella casella dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
- 1, per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali è prevista la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimento fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo (art. 20 comma 2 L. 44/99);
- 3, per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM 16.6.2011, 3947 ha previsto la sospensione dal 16.6.2011 al 30.6.2012 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti in tale periodo. La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15.12.2017 dall’art. 21-bis, D.l. n. 13/2017;
- 8 (anziché “6” come l’anno scorso) per i soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.
Novità certificazione di lavoro dipendente
La prima novità riguarda la sezione “Assistenza fiscale 730/2017 dichiarante”:
- nuova modalità di compilazione del campo 54 “Presenza 730/4 integrativo”, in cui va indicato il codice indicato nel modello 730/4 integrativo, che indica il motivo dell’integrazione (in precedenza doveva essere o meno barrata la casella);
- nuovo campo 55 “Presenza 730/4 rettificativo”, in cui va riportato il codice indicato nel modello 730/4 rettificativo, che indica il motivo della rettifica;
- nuovi campi 101 e 102 relativi all’imposta sostitutiva premi risultato, per effetto della reintroduzione dello sgravio sui premi di produttività.
A fronte dei nuovi campi 101 e 102 “imposta sostitutiva premi risultato”, è stata inserita la nuova caselle 165 “Imposta sostitutiva” nella sezione“Assistenza fiscale sospesa”.
Oneri detraibili
Per quanto riguarda la sezione “Oneri detraibili”, da quest’anno si specifica che:
- gli importi vanno indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto d’imposta che la rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di conguaglio;
- vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.
Detrazioni e crediti
Nella sezione “Detrazioni e crediti” è presente il nuovo campo 398 “Bonus recuperato”, da compilare in caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus Irpef.
Altri dati
Nella sezione “Altri dati” si segnala:
- la soppressione delle sottosezioni “Contributo di solidarietà” e “Contributo trattamenti pensionistici”;
- l’introduzione dei nuovi campi 460 “Pensione orfani” e 461 “Pensione orfani non Campione d’Italia” in cui vanno riportati gli importi della pensione dei superstiti di assicurato e pensionato corrisposte agli orfani, al lordo della quota esente, distinguendo tra residenti a Campione d’Italia o in altri Comuni.
Dati relativi ai conguagli
Nella sezione “Dati relativi ai conguagli” sono stati modificati i codici da inserire nel campo 537 “Causa”, con cui viene identificata la causa che ha portato al conguaglio del reddito corrisposto dagli altri soggetti. I codici da riportare sono elencati nella tabella “N” dell’appendice delle istruzioni alla certificazione unica 2018. La modifica, rispetto all’anno scorso, riguarda il codice:
- 1, che identifica esclusivamente l’ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto;
- 9, che riguarda l’ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.
Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali
Nella sezione “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali” sono stati inseriti nuovi campi:
- 574 e 584 in cui va indicato l’ammontare del premio corrisposto sotto forma di benefit, nel caso specifico contribuzione alle forme pensionistiche complementari;
- 575 e 585 in cui va indicato l’ammontare del premio corrisposto sotto forma di benefit, nel caso specifico contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- 579 e 589 in cui vanno indicate le somme e i valori di cui all’art. 51 comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio risultato;
- 602, in cui vanno indicati i premi erogati da altri soggetti, relativi alle somme e ai valori di cui all’art. 51 comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio risultato.
Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
La sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” è rimasta invariata rispetto all’anno scorso ma nelle istruzioni è stato precisato che la compilazione dei dati richiesti è dovuta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico; in base a quanto stabilito dall’art. 1 comma 20 della 76/2016 le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuno delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Rimborsi di bene e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR
Nella sezione “Rimborsi di bene e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” è stata aggiunta la sottosezione “Altri sostituti” in cui vanno indicati i rimborsi effettuati da precedenti sostituti d’imposta. Tale sottosezione è presente solo nella Certificazione Ordinaria.
Novità certificazione di lavoro autonomo
Nella sezione relativa alla certificazione di lavoro autonomo si segnalano le seguenti novità:
TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE NEL MODELLO 730/REDDITI 2017 PF | |
F |
Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari |
TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE ESCLUSIVAMENTE NEL MODELLO REDDITI 2017 PF O DA NON INDICARE IN QUANTO GIÀ TASSATE A TITOLO DEFINITIVO |
J (novità) |
Compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, in relazione alla cessione di tartufi |
K (novità) |
Assegni di servizio civile di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 40/2017 |
Certificazione redditi – locazioni brevi
Tra le novità più importante della CU 2018 si segnala il nuovo prospetto “Certificazione redditi – Locazioni brevi”, dove vanno riportati i dati relativi ai contratti di locazione breve e alle ritenute operate sui canoni/corrispettivi incassati.
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti instaurati tra persone fisiche, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, non soggetti a registrazione. La locazione avviene tramite il locatore o tramite l’ausilio di intermediari immobiliari, compresi anche i portali online.
I redditi derivanti da tali tipologie di locazioni (per i contratti stipulati dall’1.6.2017) sono soggetti ad un regime opzionale che prevede l’applicazione della cedolare secca al 21%, in luogo degli ordinari scaglioni IRPEF. L’intermediario che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi derivanti dalla locazione deve operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario, che si considera a titolo d’imposta (se si applica la cedolare) o a titolo d’acconto (se si utilizza il sistema ordinario Irpef).
Modalità di compilazione del nuovo prospetto
1 |
Da compilare solo nel caso in cui i dati vengano esposti in modo aggregato. In tal caso va riportato il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare |
2 | Da barrare nel caso in cui il contratto preveda la locazione dell’intera unità immobiliare |
3 | Da barrare nel caso in cui il contratto preveda la locazione parziale dell’unità immobiliare |
4 | Da barrare se il contratto prevede un periodo di locazione nel 2018 |
5 |
Indicare il numero dei giorni di durata del contratto di locazione compreso nel periodo di riferimento (in generale 2017). Se è barrata la casella 4 il periodo di riferimento è il 2018. Se è barrata la casella 16, va indicato in ogni caso la durata del contratto, anche in caso di efficacia a cavallo d’anno. Se i dati sono esposti in forma aggregata i giorni vanno conteggiati considerando una sola volta i periodi coincidenti |
6-13 |
Riportare i dati relativi all’indirizzo del’immobile oggetto del contratto |
14 |
Indicare l’importo del corrispettivo lordo pattuito per la locazione, suddiviso tra il 2017 e 2018 in caso di locazione breve a cavallo d’anno |
15 |
Indicare la ritenuta operata sul corrispettivo (codice tributo 1919) |
16 |
Da barrare se il percipiente a cui viene rilasciata la CU non è il proprietario dell’unità immobiliare locata (esempio sublocazione breve o locazione breve stipulata dal comodatario con un soggetto terzo estraneo al contratto di comodato). Se viene barrato il punto 16 non deve essere barrato il punto 4. |
Le istruzioni precisano che:
- se il corrispettivo percepito si riferisce a due periodi d’imposta (sia al 2017 che al 2018) vanno compilati 2 distinti righi dove, nel primo vanno indicati i giorni di locazione nel 2017 (e non va barrato il campo 4 “2018”), nel secondo vanno indicati i giorni di locazione nel 2018 e va barrato il campo 4 “2018”;
- ai fini della compilazione della CU si utilizza il principio di cassa (a fronte di un reddito percepito nasce l’obbligo di versamento delle ritenute e di rilascio della CU) ma i redditi derivanti da locazione breve costituiscono:
- redditi fondiari per il locatore proprietario/titolare di un diritto reale sull’immobile, per i quali si applica il principio di competenza;
- redditi diversi per il locatore comodatario/sublocatore, per i quali va applicato il principio di cassa.
Sarà pertanto necessario coordinare il principio di cassa seguito nella compilazione della CU con la natura dei redditi percepiti.
https://studiorussogiuseppe.it/certificazione-unica-2017-2/
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