Società e imprese
La nozione di società è data dall'articolo 2247 del codice civile, e si intende una impresa collettiva, cioè un'attività di impresa esercitata in comune da due o più soggetti che conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un'attività economica al fine di ricavarne un lucro.
Caratteristica della società a differenza dell'impresa, è la dimensione collettiva dell'iniziativa imprenditoriale, che non è più iniziativa di un imprenditore ma iniziativa di una pluralità di soggetti, e dall'altro lato, caratteristica distintiva della società è lo scopo di lucro, che nell'impresa non è scopo necessario, è sufficiente il metodo economico che tende al pareggio dei ricavi con i costi, che non è sufficiente nelle società, almeno in quelle lucrative, nelle quali lo scopo di lucro è necessario per potersi avere un contratto di società.
L'ordinamento italiano non ha una definizione di impresa ma la si ricava dalla definizione di imprenditore. L'imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi (art 2082). Ovvero colui che sopporta il rischio economico, dirige e organizza la produzione, esercita un’attività professionale nel senso di stabile, abituale, anche se non unica e finalizza la sua attività allo scopo di lucro (massimizzazione del profitto).