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Canoni di locazione non percepiti

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Cosa succede se non riscuoto i canoni di locazione di un immobile commerciale? devo  dichiararli anche se non li ho percepiti?

Redditi Fondiari

In base all’art. 26 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento.

Locazione immobili abitativi

In deroga a tale principio, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Questi canoni non devono, pertanto, essere indicati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, è giunto al termine il procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Se, invece, il locatore ha provveduto a versare le imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, gli sarà riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.

Locazione di immobili uso diverso

Questa regola, però, vale solo per la locazione di immobili a uso abitativo, per locazioni di immobili non abitativi (come un negozio) il relativo canone, anche se non percepito, deve essere comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto; le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 1.3).

Il sunto della circolare

Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:

  • il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
  • le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

Si fa presente, infine, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23 (ora articolo 26) del TUIR in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del c.p.c….) e far “riespandere” la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.

https://studiorussogiuseppe.it/canoni-di-locazione-non-riscossi-aspetti-fiscali/

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