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Bilancio e Principi contabili, arriva la guida del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

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La predisposizione dei bilanci dell’esercizio 2016 riserva importanti novità per la maggior parte delle imprese e degli operatori economici. Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, infatti, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria.

La riforma contabile

La “riforma contabile” ha visto l’adeguamento di ben 20 principi contabili da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità e ha modificato le regole del Codice civile che disciplinano la redazione del bilancio, introducendo significative novità che devono essere applicate già dai bilanci relativi agli esercizi a partire dal 01 gennaio 2016.

Micro-impresa

La normativa ha introdotto una nuova classificazione in merito alle imprese che non applicano i principi contabili internazionali, ovvero le “micro-imprese”, attribuendogli specifici obblighi informativi.

Le imprese che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 175.000;
  • ricavi € 350.000;
  • dipendenti occupati in media: 5 unità (1);

ai sensi del nuovo art. 2435-ter del c.c. (2) vengono definite micro-imprese.

Bilancio super abbreviato

Le micro-imprese hanno la facoltà di pubblicare un bilancio definito “super abbreviato” in quanto composto unicamente dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti applicando i criteri di valutazione previsti dall’art. 2435-bis codice civile e sono esonerate dalla redazione:

  • del rendiconto finanziario;
  • della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dal comma 1 dell’art.  2437, c.c., nn. 9) e 16);
  • della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, codice civile.

Con l’art.2345-ter c.c., si introduce una tripartizione della struttura e del contenuto del bilancio d’esercizio per le società che per obbligo o facoltà non applicano i principi contabili internazionali.

Normativa di bilancio Riferimento normativo Ambito di applicazione
Principi contabili internazionali – IAS/IFRS Reg. UE 1606/2002 e D. Lgs. n. 38/2005 Società quotate, banche, assicurazioni e controllate (obbligate o che esercitano la facoltà)
Codice Civile – Art. 2423 – Art. 2435-ter e Principi contabili Nazionali (OIC) Art. 2435-ter Micro-imprese

  • totale attivo: € 175.000
  • ricavi: € 350.000
  • dipendenti: 5 unità
Art. 2435-bis Imprese di piccole dimensioni

  • totale attivo € 4.400.000
  • ricavi: € 8.800.000
  • dipendenti: 50 unità
Artt. 2423-2435 Imprese di medio grandi dimensioni, oltre i limiti sopra riportati

La redazione del bilancio abbreviato e “super abbreviato” rappresenta una facoltà concessa alle imprese di piccole dimensioni e micro-imprese al fine di minimizzare i costi amministrativo-contabili. Tuttavia è loro consentito di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Nuovi principi

Il decreto in oggetto ha inoltre modificato l’art. 2423, c.c., con l’introduzione del principio di (ir)rilevanza ed ha introdotto il punto 1-bis) nell’art. 2423-bis,c.c., riformulando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Altre importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 sono così sintetizzabili:

  • modifica del contenuto degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) attraverso la soppressione di alcune voci e l’introduzione di nuove;
  • introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci d’esercizio in forma ordinaria;
  • modifica di alcuni criteri di valutazione (es. costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli);
  • obbligo di rilevare i derivati speculativi e di copertura in bilancio fin dalla data di sottoscrizione;
  • differente rilevazione e rappresentazione delle azioni proprie;
  • novità in tema di contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

La guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Confindustria

Per tale motivo, e in considerazione della delicata fase transitoria in cui si trovano gli operatori, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Confindustria hanno ritenuto opportuno redigere e diffondere delle linee guida sulla prima applicazione delle nuove regole.

Tali linee guida, in coerenza con i Principi contabili nazionali adottati dal’OIC, recano suggerimenti operativi proponendosi come strumento di ausilio agli operatori chiamati a predisporre i bilanci di esercizio secondo le nuove regole contabili.

Nel documento vengono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che, oltre a comportare cambiamenti nella rappresentazione contabile, coinvolgono anche aspetti aziendali, organizzativi e societari.

In particolare, sono trattati i temi degli schemi di bilancio, dell’informazione comparativa, degli strumenti finanziari derivati, del costo ammortizzato, dei costi di ricerca e pubblicità, delle azioni proprie, della redazione della “nuova” nota integrativa ed altri argomenti ancora che, di fatto, possono produrre impatti potenzialmente rilevanti sulla posizione patrimoniale e sulle risultanze contabili di molte realtà aziendali.

La prima applicazione dei nuovi Principi Contabili

Fonte: CNDCEC e IPSOA


(1) Per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.

(2) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139, con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016.

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