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Bilancio in forma abbreviata

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Le società di capitali non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (art. 2435-bis c.c.):

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale → 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni → 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio → 50 unità.

Le società interessate possono, comunque, a propria discrezione, optare per la versione integrale del bilancio.

Totale dell’attivo

Il parametro del totale dell’attivo dello Stato patrimoniale si ricava sommando gli importi riportati alle lettere A, B, C e D del medesimo attivo.

Ricavi delle vendite

Il parametro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è costituito dall’importo della voce A.1 del Conto economico.

Dipendenti occupati

Il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati.

Il superamento del limite

Il superamento di due dei limiti per un anno non priva le società del diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata, bensì è necessario che la società oltrepassi due dei limiti indicati per due anni consecutivi.

L’utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e non obbligatorio.

I redattori del bilancio delle piccole società possono decidere se beneficiare o meno, in modo integrale o parziale, delle semplificazioni previste (documento CNDCEC novembre 2012, § I.3).

Lo stato patrimoniale

Nello Stato patrimoniale del bilancio abbreviato devono essere indicate le sole voci contrassegnate da lettere maiuscole e da numeri romani, omettendo le voci contrassegnate da numeri arabi (art. 2435-bis co. 2 c.c.).
Nelle voci C.II dell’attivo (“Attivo circolante, Crediti”) e D del passivo (“Debiti”) devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Infine, nell’attivo i “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A) e i “Ratei e risconti” (voce D) possono essere inclusi tra i “Crediti” del circolante (voce C.II). Analogamente, nel passivo, i “Ratei e risconti” (voce E) possono essere compresi tra i “Debiti” (voce D).

Questa è la struttura dello Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.201x
ATTIVO PASSIVO
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I – Immobilizzazioni immateriali
II – Immobilizzazioni materiali
III – Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)C) Attivo circolante
I – Rimanenze
II – Crediti, ratei e risconti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV – Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
A) Patrimonio netto
I – Capitale
II – Riserva da sopraprezzo delle azioni
III – Riserva di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TotaleB) Fondi per rischi e oneriC) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti, ratei e risconti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
Circa i criteri di valutazione, le società che redigono tale bilancio possono valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare quindi la regola del costo ammortizzato stabilita per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (art. 2423-bis, co.7 c.c.).

Il conto economico

Il Conto economico può essere predisposto raggruppando tra loro (art. 2435-bis co. 3 c.c.):
  • le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (voce A.2) e le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voce A.3);
  • il TFR (voce B.9.c), il trattamento di quiescenza e simili (voce B.9.d) e gli altri costi per il personale (voce B.9.e);
  • gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (voce B.10.a), materiali (voce B.10.b) e le altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B.10.c);
  • i proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (voce C.16.b) e nell’attivo circolante (voce C.16.c), che non costituiscono partecipazioni;
  • le rivalutazioni di partecipazioni (voce D.18.a), di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni (voce D.18.b), di titoli non immobilizzati che non costituiscono partecipazioni (voce D.18.c) e di strumenti finanziari derivati (voce D.18.d);
  • le svalutazioni di partecipazioni (voce D.19.a), di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni (voce D.19.b), di titoli non immobilizzati che non costituiscono partecipazioni (voce D.19.c) e di strumenti finanziari derivati.

Questa è la struttura del Conto economico:

CONTO ECONOMICO AL 31.12.201x
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
Totale A)
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni e di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d) e e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b) e c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
b) e c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti
nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e colle-
gate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale (15 + 16 17 +/- 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni:
a), b) , c) e d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli
iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e di strumenti finanziari derivati
19) svalutazioni:
a), b) , c) e d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli
iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e di strumenti finanziari derivati.
Totale delle rettifiche (18 – 19)
Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)
22) imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
23) utile (perdita) dell’esercizio

 

La nota integrativa

Nella Nota integrativa sono omesse alcune informazioni relative a voci tanto dello Stato patrimoniale, quanto del Conto economico (art. 2435-bis co. 5 e 6 c.c.).
Questa le informazioni da riportare nella nota integrativa:

 

art. 2423, terzo comma: nei casi in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella Nota si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Art. 2423, quarto comma: nei casi eccezionali di deroga alle disposizioni civilistiche per garantire comunque la rappresentazione chiara, veritiera e corretta, la Nota deve motivare tale deroga, con indicazione della influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423, quinto comma: nella Nota si devono indicare i criteri usati per applicare il principio della rilevanza informativa, derogando agli obblighi di presentazione e valutazione qualora la loro applicazione sia irrilevante.
Art. 2423-ter, secondo comma: qualora si siano raggruppate voci a causa dell’importo irrilevante di ciascuna di esse, la Nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Art. 2423-ter, quinto comma: segnalazione e commento nella Nota integrativa della non comparabilità con le voci dell’esercizio precedente o adattamento o impossibilità di questo.
Art. 2424, secondo comma: nei casi in cui un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa deve anNotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Art. 2426, primo comma, numero 4): le ragioni della iscrizione delle partecipazione valutate con il metodo del patrimonio netto ad un valore superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata.
Art. 2426, primo comma, numero 6): motivazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
Art. 2427, numero 1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.
Art. 2427, numero 2): i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Art. 2427, numero 6): distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Art. 2427, numero 8): l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
Art. 2427, numero 9): l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime.
Art. 2427, numero 13): l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Art. 2427, numero 15): il numero medio dei dipendenti, anche omettendo la ripartizione per categoria.
Art. 2427, numero 16): l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Art. 2427, numero 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. In base al nuovo sesto comma dell’art. 2435-bis, poi, le società possono limitare questa informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Art. 2427, numero 22-ter): la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, anche omettendo le indicazioni del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Art. 2427, numero 22-quater): la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Art. 2427, numero 22-sexies): il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
Art. 2427-bis, numero 1: per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il loro fair value, informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio;
per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture: il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività e i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
Nel bilancio in forma abbreviata, è inoltre consentito di limitare l’informativa (art. 2435-bis co. 5 c.c.) sulle operazioni con parti correlate alle operazioni realizzate con i maggiori azionisti (direttamente o indirettamente) e con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata sono inoltre esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2435-bis co. 2 c.c.).

 

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