Con questo lavoro vediamo il trattamento fiscale delle auto assegnate agli amministratori.
Redditi assimilati a lavoro dipendente
Nel caso in cui l’amministratore produca redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la circolare AdE 5/E/2001, ha fornito un’interpretazione notevolmente restrittiva, negando che si possano applicare le disposizioni di favore previste per i dipendenti.
Interpretazione ribadita dalla successiva circolare AdE 1/E/2007, che ha ulteriormente puntualizzato che l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito dei collaboratori e degli amministratori, non opera in particolare con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dei costi dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Uso promiscuo
L’impresa che concede in uso promiscuo un’autovettura all’amministratore, potrà dedurre:
- integralmente le spese relative all’autoveicolo, nel limite dell’importo che costituisce reddito per l’amministratore (ovvero il fringe benefit), trovando applicazione l’articolo 95 del Tuir;
- l’eventuale eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit potrà essere dedotta secondo i limiti previsti dall’articolo 164, lett. b), del Tuir per gli autoveicoli non strumentali all’attività dell’impresa, cioè nel limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell’importo massimo fiscalmente riconosciuto di euro 18.075,99 (euro 25.822,85 per gli agenti e rappresentanti).
Compendio in natura per l’amministratore
Ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all’amministratore, va fatto riferimento all’articolo 51, comma 4, lett. a), del Tuir il quale prevede che si determini in capo all’amministratore un fringe benefit determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.
Esempio
Si considerino ad esempio le seguenti spese relative ad un veicolo, iscritto ad un costo di euro 20.000 e concesso in uso promiscuo all’amministratore, il cui fringe benefit ammonta a euro 1.700:
- quota ammortamento: euro 5.000 (25% di 20.000,00);
- carburante: euro 1.500;
- assicurazione: euro 1.000.
Spese fiscalmente rilevanti
L’ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente:
- euro 4.519,00 (25% di euro 18.075,99) +
- euro 2.500,00
- per un totale di euro 7.019,00.
La deduzione fiscale della società
Per l’autoveicolo, la società può dedurre un importo pari ad euro 2.763,80, su euro 7.500 di costi imputati a bilancio, dato da:
- euro 1.700, come spese per compenso in natura dell’amministratore;
- euro 1.063,80, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit, ovvero 20% x (7.019-1.700).
Iva
Anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’Iva non sarà possibile applicare la disciplina di vantaggio prevista per i dipendenti, ovvero beneficiare della detrazione integrale dell’Iva nel caso in cui tali veicoli vengano assegnati a titolo oneroso, con base imponibile calcolata sulla base del valore normale (nel caso in cui il corrispettivo addebitato fosse inferiore a tale valore) determinato in misura corrispondente al fringe benefit previsto ai fini reddituali.
Detrazione iva nella misura del 40%
Pertanto, indipendentemente dalla modalità di messa a disposizione del veicolo (a titolo gratuito o a titolo oneroso), la detrazione dell’Iva può essere esercitata sempre nel limite previsto dell’articolo 19-bis.1, lett. c), del D.P.R. 633/1972, ovverosia nella misura del 40%.
Parere della DRE Lombardia
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia che nell’interpello n. 904-472/14 prende posizione su tale argomento fornendo parere negativo rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.
Parere Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha precisato che “data la natura eccezionale di tali disposizioni” le norme previste specificatamente per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti non possono essere applicate anche a quelle concesse in uso promiscuo agli amministratori.
Conclusione
L’assimilazione del reddito dell’amministratore a quello di lavoro dipendente concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge: quindi per ciò che concerne la detrazione dell’Iva a monte relativa al veicolo stradale concesso in uso promiscuo all’amministratore l’Agenzia ritiene che debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa.