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Aumenta il credito d'imposta per il Mezzogiorno

Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche tramiteleasing, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise e Sardegna), è stato istituito dallalegge di Stabilità 2016, che lo ha reso operativo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

L’istanza

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devonopresentare una comunicazione in via telematicaall’ Agenzia delle Entrate (provvedimento AdE del 24 marzo 2016).

L’incremento della misura

La misura delbonus, con unemendamento al decreto per il Mezzogiorno presentato in Commissione Bilancio,D.L. 243/2016, è stato aumentato in base alle dimensioni aziendali.

Per le strutture produttive ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegnapasserà:

  • per legrandi aziende dall’attuale 10% al 25%;
  • per le medie dal 15% al 35%;
  • per le piccole dal 20% al 45%.

Percentuali minori, invece, sono previste per 86 località del Molise e dell’Abruzzo (province di Campobasso, Isernia, L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti):

  • 10% per le grandi;
  • 20% per le medie;
  • 30% per le piccole.

Ampliamento della base di calcolo

Ilbonussarà calcolato al lordo (non più al netto) degli ammortamenti fiscali. Tale modifica è estremamente importante perché permette, anche a chi ha investito di più negli anni precedenti in beni strumentali, di poter fare nuovi investimenti.

Limite massimo

Il limite massimo, stabilito per ogni progetto, è di :

  • 3 milioni di europer le piccole imprese;
  • 10 milioni di europer le medie;
  • 15 milioni di europer le grandi.

Per gli investimenti effettuati mediantecontratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,costo che non comprende le spese di manutenzione.

Cumulo con de minimis

L’altra possibilità che prevede l’emendamento è lapossibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti in regimede minimise con altri aiuti di Stato. Il cumulo viene concesso entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle regole Ue.

Entrata in funzione

I beni oggetto dell’agevolazione devono entrare in funzioneentro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, altrimenti il credito d’imposta è rideterminatoescludendo dagli investimenti agevolati il relativo costo.

Dismissione 

I beni non possono essere dismessi fino al quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.

Nel caso in cui i beni vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero diretti a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta sarà rideterminatoescludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni predetti. Per i beni acquistati in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

La restituzione 

Il credito d’impostaindebitamente utilizzatorispetto all’importo rideterminatodovrà essere restituito mediante versamentoda eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi sopraindicate.

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