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Attenzione all’obbligo di iscrizione al REA anche per le asd

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Difficilmente perderemmo se scommettessimo che oltre l’80% delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono anche abitualmente attività a carattere commerciale non hanno mai provveduto a perfezionare l’iscrizione al REA e non avevano neanche idea di doverlo fare.

Adesso però, è arrivato il momento di mettere in agenda anche questa incombenza in quanto l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, in ipotesi di accertamenti nei confronti di enti che hanno omesso questo obbligo laddove sussistente, provvedono a segnalare la situazione alle competenti Camere di Commercio che avviano d’ufficio la procedura d’iscrizione dell’ente nel repertorio.
Il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è stato istituito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sotto la vigilanza del Ministero dell’Industria, con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese, non previste a suo tempo dal Codice Civile, e nel quale trovano posto quei soggetti collettivi non iscritti nelle sezioni del Registro che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un’attività economica di natura commerciale (tra questi gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, gli organismi religiosi ecc.).
La circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato, ha individuato i soggetti che devono iscriversi al REA.
In relazione a quanto di nostro stretto interesse il documento precisa, infatti, che “i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi”)
Il REA, pertanto, oltre ai dati economici delle imprese, raccoglie anche le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando attività commerciale in via prevalente, svolgono comunque un’attività economica, ancorché secondaria e strumentale allo scopo principale dell’associazione e tra queste rientrano a pieno titolo anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono abitualmente attività a carattere commerciale, o anche attività strutturalmente commerciale che, se svolta in favore di associati o tesserati, è talvolta “decommercializzata”.
Non essendo però previste specifiche disposizioni sanzionatorie per le ipotesi di mancato adempimento all’onere di iscrizione e dato comunque il carattere meramente divulgativo del Repertorio, fino ad oggi sono state davvero poche le associazioni che, pur svolgendo attività commerciali strumentali o connesse ai fini istituzionali, hanno ottemperato a tale obbligo.
Diretta conseguenza della mancata previsione di specifiche sanzioni per l’omessa iscrizione è anche la scarsa importanza che da sempre è stata data alla divulgazione dell’esistenza di un simile onere.
A partire dal 2011 però, è stato introdotto l’obbligo di versamento del diritto annualeanche per i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) (ma non nel Registro delle Imprese).
L’assoggettamento al diritto camerale per gli iscritti al solo REA, pur in assenza di una specifica previsione sanzionatoria nei casi di mancata iscrizione al Repertorio, ha quindi di fatto creato una sanzione, per così dire “indiretta”, per coloro che risultando “iscrivibili” non ottemperano al versamento.

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